Art. 3.
Limitazioni  per  gli enti di trasporto pubblico regionale in materia
                 di accesso ai contributi regionali

   1.  Le  misure  previste  dall'art. 2 sono applicate anche per gli
enti  di  trasporto  pubblico  regionale in caso di acquisto di mezzi
difformi  da  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503 (regolamento recante norme per
l'eliminazione  delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici), titolo VI, articoli 24-30.