Art. 3. Limitazioni per gli enti di trasporto pubblico regionale in materia di accesso ai contributi regionali 1. Le misure previste dall'art. 2 sono applicate anche per gli enti di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi difformi da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), titolo VI, articoli 24-30.