Art. 4. Elenco degli enti inadempienti 1. La direzione competente in materia di lavori pubblici e la direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a redigere un elenco degli enti inadempienti sulla base delle segnalazioni pervenute dalle commissioni tecniche di cui ai commi 2 e 3. 2. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti locali, costituita da un dirigente della direzione competente in materia di lavori pubblici, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della direzione competente in materia di lavori pubblici e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative. 3. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti di trasporto pubblico regionale, costituita da un dirigente della direzione competente in materia di trasporti, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della direzione competente in materia di trasporti e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative. 4. Con atto di giunta sono stabilite le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3, disciplinando in particolare le modalita' di reperimento dei dati relativi al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche da parte degli enti locali e degli enti di trasporto pubblico regionale.