Art. 4.
                   Elenco degli enti inadempienti

   1.  La  direzione  competente  in  materia di lavori pubblici e la
direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a
redigere   un   elenco  degli  enti  inadempienti  sulla  base  delle
segnalazioni pervenute dalle commissioni tecniche di cui ai commi 2 e
3.
   2. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica
delle  violazioni  ascrivibili  agli  enti  locali,  costituita da un
dirigente  della  direzione competente in materia di lavori pubblici,
da  un  tecnico  esperto  in  materia  di abbattimento delle barriere
architettoniche  designato tra i dipendenti regionali della direzione
competente  in  materia  di  lavori  pubblici  e da un rappresentante
designato    dalle    associazioni    dei    disabili    maggiormente
rappresentative.
   3. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica
delle   violazioni   ascrivibili  agli  enti  di  trasporto  pubblico
regionale,  costituita  da un dirigente della direzione competente in
materia   di   trasporti,   da  un  tecnico  esperto  in  materia  di
abbattimento   delle   barriere   architettoniche   designato  tra  i
dipendenti   regionali  della  direzione  competente  in  materia  di
trasporti  e  da  un  rappresentante designato dalle associazioni dei
disabili maggiormente rappresentative.
   4. Con atto di giunta sono stabilite le modalita' di funzionamento
delle commissioni di cui ai commi 2 e 3, disciplinando in particolare
le  modalita'  di  reperimento  dei  dati  relativi al rispetto della
normativa  in materia di barriere architettoniche da parte degli enti
locali e degli enti di trasporto pubblico regionale.