Art. 5. Destinazione delle somme accantonate 1. Le somme annualmente accantonate dalla Regione in forza di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, se relative a spese per investimenti, costituiscono un «fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche» e, se relative a spese correnti, vengono assegnate per il 10% alle associazioni per disabili fisici e psicosensoriali operanti da almeno tre anni ed aventi sede nel territorio del comune inadempiente e, per il residuo, vengono proporzionalmente ripartite tra gli enti aventi diritto nell'ambito di ciascuna assegnazione. 2. Con l'atto di giunta di cui al comma 3 dell'art. 2 sono disciplinate le modalita' di attuazione della disposizione di cui al coma 1.