Art. 5.
                Destinazione delle somme accantonate

   1.  Le  somme  annualmente  accantonate  dalla Regione in forza di
quanto  previsto  dagli  articoli  2  e  3,  se  relative a spese per
investimenti,  costituiscono  un  «fondo a destinazione vincolata per
l'eliminazione delle barriere architettoniche» e, se relative a spese
correnti, vengono assegnate per il 10% alle associazioni per disabili
fisici  e  psicosensoriali operanti da almeno tre anni ed aventi sede
nel  territorio  del  comune  inadempiente e, per il residuo, vengono
proporzionalmente  ripartite  tra gli enti aventi diritto nell'ambito
di ciascuna assegnazione.
   2.  Con  l'atto  di  giunta  di  cui  al  comma 3 dell'art. 2 sono
disciplinate  le modalita' di attuazione della disposizione di cui al
coma 1.