Art. 7.
                       Insufficienza del fondo

   1.  Nell'ipotesi in cui le somme disponibili non siano sufficienti
a  garantire la copertura integrale ed il finanziamento delle domande
di   cui  all'art.  6,  la  ripartizione  viene  effettuata  su  base
proporzionale.
   2.  Le  domande  non  soddisfatte  nell'anno, per insufficienza di
fondi, restano valide per gli anni successivi.