Art. 7. Insufficienza del fondo 1. Nell'ipotesi in cui le somme disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura integrale ed il finanziamento delle domande di cui all'art. 6, la ripartizione viene effettuata su base proporzionale. 2. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.