Art. 2.

   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo
    L'Aquila, 10 marzo 2008
                              DEL TURCO