Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 07 02 005 sul capitolo di spesa 102370, di nuova istituzione, denominato «Interventi per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008. 2. Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: U.P.B. 07.02.005 - capitolo 102370 denominato «Interventi per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino» - in aumento euro 1.840.000,00; U.P.B. 02.02.010 - capitolo 12490 denominato «Oneri per interventi di confinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata» - in diminuzione euro 1.840.000,00. 3. Al fine di ottimizzare il procedimento di liquidazione dei beni ex Casmez, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: lo stanziamento del capitolo 101302 U.P.B. 07.01.002 denominato «Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex CASMEZ» e' incrementato di euro 70.000,00; lo stanziamento del capitolo 111414, UPB 07.01.001, denominato «Interventi di prevenzione degli incendi boschivi - legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 e legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106» e' decrementato di euro 70.000,00. 4. Dopo il comma 17 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (riforma del sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo) e' inserito il seguente comma: «17-bis. Per l'esercizio finanziario 2008 gli oneri di cui al comma 17 trovano copertura nell'ambito della UPB 07.01.001 sul capitolo di spesa 111414 denominato "Interventi di prevenzione degli incendi boschivi - legge regionale 12 aprile 1994, n. 28, e legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106"».