(Pubblicata  nel  supl.  strao. al Bollettino ufficiale della Regione
                   Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 50/2004

   1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 23
dicembre  2004,  n.  50  (Macellazione  per  il  consumo familiare di
animali  di  allevamento  delle  varie  specie)  e'  sostituita dalla
seguente:
   «b) n. 3 suini grassi».