(Pubblicata nel supl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 50/2004 1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie) e' sostituita dalla seguente: «b) n. 3 suini grassi».