Art. 2.
                     Beneficiari del contributo

   1.  Sono  beneficiari  del contributo di cui all'art. 1 il coniuge
superstite  o,  in  mancanza  i  figli,  o in mancanza di questi, gli
ascendenti,  o  in  mancanza  di  questi,  i fratelli e le sorelle in
rapporto  di  dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi il
convivente  anagraficamente  in  rapporto  di  dipendenza  economica,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal regolamento di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a).
   2.  Il  contributo e' concesso entro trenta giorni dalla morte del
lavoratore  per  una  sola  volta.  Esso  e'  aggiuntivo  rispetto ad
eventuali  emulumenti  o  indennizzi  derivanti  da altri obblighi di
legge o assicurativi.