Art. 2. Beneficiari del contributo 1. Sono beneficiari del contributo di cui all'art. 1 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). 2. Il contributo e' concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso e' aggiuntivo rispetto ad eventuali emulumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.