Art. 3. Comitato regionale per il fondo emergenza incidenti del lavoro 1. E' istituito il comitato per il fondo emergenza incidenti del lavoro composto da: a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un componente designato dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'unione province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI); c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rapresentative, confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), unione italiana del lavoro (UIL) e unione generale del lavoro (UGL); d) un componente designato dalla Confindustria Umbria; e) un componente designato dalla confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI); f) un componente designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (CNA); g) un componente designato dalla associazione provinciale artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni; h) un componente designato dalla confartigiano imprese Umbria; i) un componente designato dalla unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI); j) un componente designato dalla confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (CIA); k) un componente designato dalla confagricoltura regionale; l) un componente designato dalla coldiretti Umbria; m) un componente designato dalla confcommercio regionale; n) un componente designato dalla confesercenti regionale; o) un componente designato dalla confcooperative regionale; p) un rappresentante designato dalla lega regionale delle cooperative; q) un componente designato dalla associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria. 2. Il comitato puo', di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1. 3. Il comitato e' nominato dal presidente della giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la direzione regionale competente in materia di servizi sociali. 4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di servizi sociali. 5. Il comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento puo' prevedere l'adesione di altri soggetti. 6. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.