Art. 3.
   Comitato regionale per il fondo emergenza incidenti del lavoro

   1.  E'  istituito il comitato per il fondo emergenza incidenti del
lavoro composto da:
   a)  il  presidente  della  giunta  regionale,  o suo delegato, con
funzioni di presidente;
   b)  un  componente  designato  dall'associazione  nazionale comuni
italiani   (ANCI)  e  uno  designato  dall'unione  province  d'Italia
associazioni dell'Umbria (UPI);
   c)   tre   componenti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
regionali  dei lavoratori maggiormente rapresentative, confederazione
generale   italiana   del   lavoro  (CGIL),  confederazione  italiana
sindacati  lavoratori  (CISL),  unione  italiana  del  lavoro (UIL) e
unione generale del lavoro (UGL);
   d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;
   e)  un  componente  designato  dalla confederazione italiana della
piccola e media industria regionale (CONFAPI);
   f)   un   componente   designato  dalla  confederazione  nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (CNA);
   g)   un   componente   designato  dalla  associazione  provinciale
artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni;
   h) un componente designato dalla confartigiano imprese Umbria;
   i)  un  componente  designato dalla unione fra gli artigiani della
Regione Umbria (CLAAI);
   j)   un   componente   designato   dalla  confederazione  italiana
agricoltori dell'Umbria regionale (CIA);
   k) un componente designato dalla confagricoltura regionale;
   l) un componente designato dalla coldiretti Umbria;
   m) un componente designato dalla confcommercio regionale;
   n) un componente designato dalla confesercenti regionale;
   o) un componente designato dalla confcooperative regionale;
   p)   un   rappresentante  designato  dalla  lega  regionale  delle
cooperative;
   q) un componente designato dalla associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.
   2. Il comitato puo', di volta in volta, invitare alle sedute altri
soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.
   3.  Il comitato e' nominato dal presidente della giunta regionale,
resta  in  carica  per  la durata della legislatura e opera presso la
direzione regionale competente in materia di servizi sociali.
   4.  Le  funzioni  di  segreteria e di assistenza del comitato sono
svolte  dal  servizio  regionale  competente  in  materia  di servizi
sociali.
   5.  Il  comitato  adotta  un  regolamento  interno  per il proprio
funzionamento.  Il  regolamento  puo'  prevedere  l'adesione di altri
soggetti.
   6. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso e rimborso
spese.