Art. 4.
                        Funzioni del comitato

   1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
   a)  provvede  alla  gestione  del  fondo  e  alla  erogazione  del
contributo  in  caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro
sulla  base  delle  modalita'  stabilite  dalla  giunta regionale con
regolamento, secondo i seguenti criteri:
   1)  il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i
beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del
reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  e  del  numero dei suoi
componenti.  La  parte  variabile  del  contributo  non  puo'  essere
superiore al triplo della parte fissa dello stesso;
   b)   formula   proposte  alla  giunta  regionale  in  merito  alle
iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in
ordine  al  rispetto  dei  diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro;
   c) propone alla giunta regionale indagini e studi nelle materie di
cui alla presente legge.