Art. 4. Funzioni del comitato 1. Il comitato svolge le seguenti funzioni: a) provvede alla gestione del fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalita' stabilite dalla giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti criteri: 1) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non puo' essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso; b) formula proposte alla giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; c) propone alla giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.