Art. 5. Finanziamento degli interventi 1. Il fondo di cui alla presente legge e' alimentato: a) da risorse regionali; b) dalla raccolta effettuata dal comitato regionale di cui all'art. 3 dei contributi volontari e solidaritici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei comuni e delle province, dagli amministratori nominati dagli enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato; c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarita' contributiva. 2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'art. 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento. 3. Le risorse finanziarie costituenti il fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'art. 2, al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale al momento della perdita del familiare, con le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).