Art. 5.
                   Finanziamento degli interventi

   1. Il fondo di cui alla presente legge e' alimentato:
   a) da risorse regionali;
   b)  dalla  raccolta  effettuata  dal  comitato  regionale  di  cui
all'art.  3  dei  contributi  volontari  e  solidaritici  versati dai
lavoratori,  dai  datori  di  lavoro,  dagli amministratori, eletti o
nominati,   della   Regione,  dei  comuni  e  delle  province,  dagli
amministratori  nominati dagli enti pubblici, dai cittadini singoli o
associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;
   c)  con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese
che  non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia
di regolarita' contributiva.
   2.  Gli  interventi  di  promozione  e sostegno di cui all'art. 1,
comma  3  sono  finalizzati  dal  secondo  anno di gestione del fondo
stesso.  Le  risorse destinate a tali interventi non possono superare
il dieci per cento.
   3.  Le  risorse  finanziarie  costituenti  il fondo possono essere
utilizzate  per  interventi  e  prestazioni  di  assistenza sociale a
favore  dei  soggetti  di  cui  all'art. 2, al fine di garantire agli
stessi   una   quota  assistenziale  al  momento  della  perdita  del
familiare,  con le modalita' previste nel regolamento di cui all'art.
4, comma 1, lettera a).