Art. 6. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 2 e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unita' previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2561 N.I.). 2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo con imputazione alla unita' previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2562 NI.). 3. I contributi volontari di cui all'art. 5, coma 1, lettera b) sono introitati nella unita' previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata «Trasferimenti correnti da altri soggetti» (cap. 2955 NI.) e vengono riassegnati nella spesa nella unita' previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2563 NI.). 4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) vengono introitate nella unita' previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata «Recuperi e rimborsi» (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unita' previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2564 N.I.). 5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilita' che sara' appositamente prevista nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata «Fondi speciali per spese correnti». 6. Per gli anni 2009 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 7. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportate le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.