Art. 6.
                          Norma finanziaria

   1.  Per  il  finanziamento  degli interventi previsti dall'art. 1,
comma 2 e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da
iscrivere  nella  unita'  previsionale  di  base  13.1.005 denominata
«Interventi   per   l'espletamento   di   servizi  e  funzioni  socio
assistenziali» (cap. 2561 N.I.).
   2.  Per  il  finanziamento  degli interventi previsti dall'art. 1,
comma  3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo
con  imputazione alla unita' previsionale di base 13.1.005 denominata
«Interventi   per   l'espletamento   di   servizi  e  funzioni  socio
assistenziali» (cap. 2562 NI.).
   3.  I  contributi  volontari di cui all'art. 5, coma 1, lettera b)
sono   introitati   nella   unita'   previsionale  di  base  2.03.001
dell'entrata  denominata  «Trasferimenti  correnti da altri soggetti»
(cap.  2955  NI.)  e  vengono  riassegnati  nella  spesa nella unita'
previsionale    di   base   13.1.005   denominata   «Interventi   per
l'espletamento  di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2563
NI.).
   4.  Le  sanzioni  di  cui  all'art. 5, comma 1, lettera e) vengono
introitate  nella  unita'  previsionale di base 3.02.002 dell'entrata
denominata   «Recuperi   e  rimborsi»  (cap.  2435  N.I.)  e  vengono
riassegnati  nella  spesa  nella unita' previsionale di base 13.1.005
denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio
assistenziali» (cap. 2564 N.I.).
   5.  Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con
quota  della  disponibilita'  che  sara' appositamente prevista nella
unita'  previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008
denominata «Fondi speciali per spese correnti».
   6.  Per  gli  anni  2009  e  successivi  l'entita'  della spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.  27,  comma  3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
   7.  La  giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportate le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.