Art. 7.
                     Norme transitorie e finali

   1.   Il   primo   anno  di  gestione  del  fondo  viene  destinato
esclusivamente  per interventi di erogazione di un contributo in caso
di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
   2.  La  giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'art.
4, comma 1, lettera a).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
   Perugia, 21 febbraio 2008
                             LORENZETTI
   (Omissis).