Art. 7. Norme transitorie e finali 1. Il primo anno di gestione del fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro. 2. La giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 21 febbraio 2008 LORENZETTI (Omissis).