Art. 11.
                          Norma finanziaria

   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte  con  i  fondi  stanziati  nelle unita' previsionali di base e
relativi   capitoli  del  bilancio  regionale,  anche  apportando  le
eventuali   modificazioni   che   si  rendessero  necessarie,  o  con
l'istituzione  di  apposite  unita'  previsionali  di base e relativi
capitoli,  che  verranno  dotati  della  necessaria disponibilita' ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  37  della  legge regionale 15
novembre   2001,   n.   40   (ordinamento   contabile  della  Regione
Emilia-Romagna,  abrogazione  delle legge regionale 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 19 febbraio 2008
                               ERRANI
   (Omissis).