Art. 2. Sistema integrato di intervento 1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'art. 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).