Art. 4.
              Attivita' trattamentali e socio educative

   1.  La  Regione  promuove  interventi  e  progetti, intra ed extra
murari,   volti   al  sostegno  ed  allo  sviluppo  del  percorso  di
reinserimento sociale dei detenuti.
   2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
   a)  mantenere  e  rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia
d'origine,   con   particolare   attenzione  alla  tutela  del  ruolo
genitoriale e della relazione figli-genitori;
   b)  mantenere  e rafforzare i legami dei detenuti con la comunita'
esterna;
   c)  coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti
penitenziari  e  dai servizi del centro per la giustizia minorile con
il  sistema  integrato  di  interventi  e servizi sociali di cui alla
legge regionale n. 2 del 2003;
   d)  favorire  l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  ed  ai  contributi  del  fondo  per l'accesso
all'abitazione  in  locazione,  secondo  quanto  previsto dalla legge
regionale  8  agosto 2001, n. 24 (disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo).
   3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma
1,  la  Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione
tra  i servizi sociali degli enti locali, il provveditorato regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  ed  il  centro  per la giustizia
minorile,  le  associazioni  di  volontariato  e  gli  altri soggetti
pubblici  e  privati interessati alle politiche di inclusione sociale
dei  detenuti,  anche  attraverso  la  sottoscrizione  di  protocolli
finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua
azione integrata.
   4.  La  Regione  promuove  l'attivita' degli sportelli informativi
all'interno degli istituti penitenziari allo scopo di:
   a) garantire maggiormente i detenuti;
   b) favorire l'attivita' degli operatori penitenziari;
   c)  favorire  le attivita' di accompagnamento e di accoglienza dei
detenuti prossimi alla fine della pena;
   d)  sostenere  gli  interventi  di mediazione socio-sanitaria e di
mediazione  culturale  di  cui  all'art. 1, comma 5, lettera p) della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (norme per l'integrazione sociale
dei  cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
   5.  La  Regione,  al  fine  di porre attenzione alle problematiche
relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle
misure  privative  della  liberta'  personale, sostiene, anche in via
sperimentale,  l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di
progetti  di  mediazione  penale, con particolare attenzione all'area
dei  minori,  anche  attraverso  specifici provvedimenti della giunta
regionale.