Art. 4. Attivita' trattamentali e socio educative 1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a: a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori; b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunita' esterna; c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003; d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai contributi del fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). 3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali degli enti locali, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata. 4. La Regione promuove l'attivita' degli sportelli informativi all'interno degli istituti penitenziari allo scopo di: a) garantire maggiormente i detenuti; b) favorire l'attivita' degli operatori penitenziari; c) favorire le attivita' di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena; d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all'art. 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). 5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della liberta' personale, sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della giunta regionale.