Art. 10. Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la gestione del centro benessere 1. L'assessorato alle attivita' produttive, sviluppo economico, piano telematico, sentito l'assessorato alle politiche per la salute, definisce con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attivita', con riferimento ai trattamenti, alle modalita' di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, alle apparecchiature ed agli impianti ed ai requisiti del personale addetto ai centri stessi.