Art. 10.
Requisiti  strutturali  ed organizzativi per l'apertura e la gestione
                        del centro benessere

   1.  L'assessorato  alle  attivita' produttive, sviluppo economico,
piano telematico, sentito l'assessorato alle politiche per la salute,
definisce  con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge, le caratteristiche minime di tipo
strutturale,  tecnologico  ed  organizzativo  che  devono possedere i
centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attivita',
con  riferimento  ai  trattamenti,  alle  modalita' di erogazione dei
relativi   servizi,   alle  norme  igieniche  e  di  sicurezza,  alle
apparecchiature  ed  agli  impianti  ed  ai  requisiti  del personale
addetto ai centri stessi.