Art. 11.
   Adempimenti amministrativi per l'apertura del centro benessere

   1.  L'attivita'  del  centro  benessere e' intrapresa a seguito di
dichiarazione   d'inizio   d'attivita'  inviata  al  comune  nel  cui
territorio  e'  ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal
decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7  in  materia  di  tutela dei
consumatori,   concorrenza   e   sviluppo  di  attivita'  economiche,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
   2.  Qualora  nel  centro  benessere  sia  previsto  l'esercizio di
attivita' cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se
non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione
sanitaria.
   3.  Il  comune  e  l'azienda  unita'  sanitaria  locale esercitano
l'attivita'  di  vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei
requisiti  dichiarati,  la  veridicita'  delle certificazioni e delle
dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.