Art. 11. Adempimenti amministrativi per l'apertura del centro benessere 1. L'attivita' del centro benessere e' intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attivita' inviata al comune nel cui territorio e' ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di tutela dei consumatori, concorrenza e sviluppo di attivita' economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Qualora nel centro benessere sia previsto l'esercizio di attivita' cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria. 3. Il comune e l'azienda unita' sanitaria locale esercitano l'attivita' di vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicita' delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.