Art. 12.
                           S a n z i o n i

   1.   Oltre   alle   sanzioni  previste  dalle  singole  leggi  che
disciplinano le attivita' esercitate nel centro benessere, in caso di
violazione delle norme della presente legge, si applicano le seguenti
sanzioni:
   a) chiunque omette l'invio della dichiarazione di inizio attivita'
del  centro  benessere,  e'  soggetto  ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l'obbligo di
regolarizzare   la   propria  posizione  entro  trenta  giorni  dalla
contestazione;
   b)  chiunque  gestisce  un  centro benessere non corrispondente ai
requisiti  di legge enunciati nella dichiarazione d'inizio attivita',
o consente che uno o piu' trattamenti siano eseguiti da persone prive
dei  requisiti  professionali  richiesti, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  5.000 a 10.000 euro, con l'obbligo di
regolarizzare  la  propria  posizione  in  un tempo massimo di trenta
giorni dalla contestazione;
   c)  chiunque  utilizza  abusivamente  la  denominazione  di centro
benessere  nell'insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicita' e'
soggetto  ad  una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000
euro,  nonche'  all'obbligo  di  effettuare  la rimozione di tutte le
insegne e le pubblicita' abusive.