Art. 12. S a n z i o n i 1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attivita' esercitate nel centro benessere, in caso di violazione delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque omette l'invio della dichiarazione di inizio attivita' del centro benessere, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione; b) chiunque gestisce un centro benessere non corrispondente ai requisiti di legge enunciati nella dichiarazione d'inizio attivita', o consente che uno o piu' trattamenti siano eseguiti da persone prive dei requisiti professionali richiesti, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, con l'obbligo di regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo di trenta giorni dalla contestazione; c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di centro benessere nell'insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicita' e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonche' all'obbligo di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le pubblicita' abusive.