Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano la denominazione di centro benessere, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delibera di cui all'art. 5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attivita' al comune.