Art. 13.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Le  strutture  esistenti  ed  operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge che utilizzano la denominazione di centro
benessere,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale della Regione della delibera di cui all'art. 5,
comma  1,  sono  tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente
legge  e  a  presentare  apposita dichiarazione d'inizio attivita' al
comune.