Art. 14. Norma finanziaria 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dell a Regione Emilia-Romagna Bologna, 19 febbraio 2008 ERRANI (Omissis).