Art. 14.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge,  la  Regione  Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente
stanziati  nelle  unita' previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio  regionale,  apportando  le  eventuali  modificazioni che si
rendessero  necessarie,  o  mediante l'istituzione di apposita unita'
previsionale  di  base  e  relativo capitolo, dotati della necessaria
disponibilita'  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  (ordinamento  contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle legge regionale 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dell a Regione Emilia-Romagna
   Bologna, 19 febbraio 2008
                               ERRANI
   (Omissis).