Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attivita' bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attivita' di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, ne' alle attivita' connesse a qualunque prescrizione di dieta, ne' alle attivita' disciplinate dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell'attivita' di estetista). Le pratiche bionaturali, nella loro diversita' ed eterogeneita', sono fondate in particolare sui seguenti criteri: a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione; b) miglioramento della qualita' della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona; c) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente; d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori che esercitano attivita' e pratiche bionaturali. 2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed il mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilita' di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. L'operatore di pratiche bionaturali puo' operare nei Centri benessere di cui al titolo II della presente legge, in palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, nonche' in ambito autonomo.