Art. 2.
                             Definizioni

   1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  intende  per pratiche ed
attivita'   bionaturali   le   pratiche   e   le  tecniche  naturali,
energetiche,  psicosomatiche,  artistiche  e culturali esercitate per
favorire  il  raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del
benessere  globale  della persona. Tali pratiche non si prefiggono la
cura  di  specifiche patologie, non sono riconducibili alle attivita'
di  cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate
dal  Servizio  sanitario  nazionale,  ne'  alle  attivita' connesse a
qualunque  prescrizione  di  dieta,  ne'  alle attivita' disciplinate
dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (norme di attuazione della
legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell'attivita' di estetista).
Le pratiche bionaturali, nella loro diversita' ed eterogeneita', sono
fondate in particolare sui seguenti criteri:
   a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;
   b)  miglioramento  della  qualita'  della vita, conseguibile anche
mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
   c) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi
dell'ambiente;
   d)  non  interferenza  nel  rapporto  tra  medici  e  pazienti  ed
astensione  dal  ricorso  all'uso  di  farmaci  di qualsiasi tipo, in
quanto  estranei  alla  competenza  degli  operatori  che  esercitano
attivita' e pratiche bionaturali.
   2.  Le  pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso
di adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed
il mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la
piena   e   consapevole  assunzione  di  responsabilita'  di  ciascun
individuo  in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di
vita   salubri,   ad  abitudini  alimentari  sane  ed  alla  maggiore
consapevolezza  dei  propri  comportamenti.  L'operatore  di pratiche
bionaturali  puo'  operare  nei  Centri benessere di cui al titolo II
della  presente  legge, in palestre, centri fitness, centri estetici,
strutture termali e di balneazione, nonche' in ambito autonomo.