Art. 3.
                             Formazione

   1. All'esercizio delle pratiche ed attivita' bionaturali si accede
mediante  un  percorso di formazione individuato ai sensi della legge
regionale  30  giugno  2003,  n.  12  (norme  per l'uguaglianza delle
opportunita'  di  accesso  al  sapere,  per ognuno e per tutto l'arco
della  vita,  attraverso  il  rafforzamento  dell'istruzione  e della
formazione  professionale,  anche  in  integrazione  tra  loro) e dei
successivi provvedimenti attuativi.