Art. 4.
Comitato   regionale   per   l'esercizio  di  pratiche  ed  attivita'
                             bionaturali

   1.  E'  istituito  presso l'assessorato alle attivita' produttive,
sviluppo  economico,  piano telematico, di concerto con 1'assessorato
scuola,   formazione   professionale,   universita',   lavoro,   pari
opportunita' e con l'assessorato politiche per la salute, il comitato
regionale  per  l'esercizio  di pratiche ed attivita' bionaturali, di
seguito denominato «Comitato». Il comitato e' organismo di consulenza
della giunta regionale.
   2. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della giunta
regionale,   su  proposta  dell'assessore  regionale  alle  attivita'
produttive,  sviluppo  economico,  piano  telematico, di concerto con
l'assessore   regionale   alla   scuola,   formazione  professionale,
universita',  lavoro,  pari  opportunita' e con l'assessore regionale
alle politiche per la salute, ed e' composto da:
   a)  il responsabile della direzione generale attivita' produttive,
commercio e turismo, o suo delegato;
   b)  il responsabile della direzione generale cultura, formazione e
lavoro, o suo delegato;
   c)  due  rappresentanti  nominati  dagli organismi regionali delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
   d)   due   rappresentanti   nominati   dagli  organismi  regionali
maggiormente rappresentativi degli artigiani;
   e)  tre  esperti nelle pratiche ed attivita' bionaturali designati
dalla Regione;
   f)  tre  esperti  designati  di  comune accordo dalle associazioni
maggiormente   rappresentative,  a  livello  nazionale  e  regionale,
operanti nel settore.
   3.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  nomina  il comitato e ne disciplina le
modalita' di funzionamento.
   4.  Il  comitato,  entro  centottanta giorni dal suo insediamento,
sentite  le  specifiche  associazioni di settore, propone alla giunta
regionale:
   a)  la  definizione,  ai  fini  dei  successivi adempimenti, degli
ambiti  di  attivita'  correlati  alle  pratiche  bionaturali  e, per
ciascuno, le modalita' di esercizio del relativo percorso formativo;
   b)  la  definizione  dei criteri per l'accreditamento dei percorsi
formativi  per  l'esercizio  delle  attivita'  utili  alla  creazione
dell'elenco regionale delle pratiche ed attivita' bionaturali;
   c)   i  criteri  di  organizzazione  dell'elenco  regionale  delle
pratiche  ed attivita' bionaturali, di cui all'art. 5, e le modalita'
di iscrizione alle relative sezioni;
   d)  i  criteri di riconoscimento degli operatori che gia' svolgono
l'attivita'  sul  territorio regionale precedentemente all'entrata in
vigore della presente legge.
   5.  La  giunta  regionale,  sulla base delle proposte del comitato
formulate  ai  sensi  del  comma  4,  adotta  una delibera regionale,
sentita la competente commissione assembleare.
   6.  Il  comitato  propone  alla giunta regionale la valutazione di
nuovi  inserimenti  tra  le  pratiche  ed  attivita' bionaturali gia'
definite,  esercita  il  monitoraggio  sulle  attivita' del settore e
tutte  le altre funzioni assegnate dalla giunta regionale nell'ambito
delle proprie competenze.