Art. 4. Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali 1. E' istituito presso l'assessorato alle attivita' produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con 1'assessorato scuola, formazione professionale, universita', lavoro, pari opportunita' e con l'assessorato politiche per la salute, il comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali, di seguito denominato «Comitato». Il comitato e' organismo di consulenza della giunta regionale. 2. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attivita' produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'assessore regionale alla scuola, formazione professionale, universita', lavoro, pari opportunita' e con l'assessore regionale alle politiche per la salute, ed e' composto da: a) il responsabile della direzione generale attivita' produttive, commercio e turismo, o suo delegato; b) il responsabile della direzione generale cultura, formazione e lavoro, o suo delegato; c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative; d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani; e) tre esperti nelle pratiche ed attivita' bionaturali designati dalla Regione; f) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, operanti nel settore. 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale nomina il comitato e ne disciplina le modalita' di funzionamento. 4. Il comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla giunta regionale: a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di attivita' correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalita' di esercizio del relativo percorso formativo; b) la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle attivita' utili alla creazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attivita' bionaturali; c) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attivita' bionaturali, di cui all'art. 5, e le modalita' di iscrizione alle relative sezioni; d) i criteri di riconoscimento degli operatori che gia' svolgono l'attivita' sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. 5. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato formulate ai sensi del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita la competente commissione assembleare. 6. Il comitato propone alla giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le pratiche ed attivita' bionaturali gia' definite, esercita il monitoraggio sulle attivita' del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.