Art. 5. Elenco regionale delle pratiche bionaturali 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'art. 4, e' istituito l'elenco regionale delle pratiche bionaturali. L'elenco e' tenuto presso la giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle pratiche ed attivita' bionaturali; b) sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione e' suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione. 2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attivita' documentabile ed iniziative di formazione teorico-pratica da almeno tre anni, in coerenza con i percorsi definiti dal comitato regionale per l'esercizio di pratiche bionaturali. 3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole di cui al comma 2, compresi coloro che, pur con un diverso ruolo professionale, svolgono pratiche ed attivita' bionaturali. 4. In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione dell'elenco regionale di cui al comma 1, lettera b), possono essere iscritti gli operatori che, a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal comitato, relativamente a titoli e carriera, vengono considerati idonei all'esercizio dell'attivita'.