Art. 5.
             Elenco regionale delle pratiche bionaturali

   1.  Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di
cui  al  comma  5  dell'art. 4, e' istituito l'elenco regionale delle
pratiche bionaturali. L'elenco e' tenuto presso la giunta regionale e
si articola nelle seguenti sezioni:
   a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative
a  livello  nazionale  e  regionale  per  operatori nelle pratiche ed
attivita' bionaturali;
   b)  sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione
e' suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.
   2.  Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1,
lettera  a),  le  scuole  devono  dimostrare di aver svolto attivita'
documentabile  ed  iniziative di formazione teorico-pratica da almeno
tre  anni, in coerenza con i percorsi definiti dal comitato regionale
per l'esercizio di pratiche bionaturali.
   3.  Alla  sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli
operatori  in  possesso  dell'attestato di qualifica rilasciato dalle
scuole  di  cui  al  comma 2, compresi coloro che, pur con un diverso
ruolo professionale, svolgono pratiche ed attivita' bionaturali.
   4.  In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque
per  tre  anni  dalla  data della sua entrata in vigore, alla sezione
dell'elenco  regionale  di cui al comma 1, lettera b), possono essere
iscritti  gli  operatori  che,  a  fronte  della  presentazione della
documentazione  richiesta  dal  comitato,  relativamente  a  titoli e
carriera, vengono considerati idonei all'esercizio dell'attivita'.