Art. 6.
            Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione

   1.  La  presente  legge,  nell'ambito dei principi di cui all'art.
118,  comma  1  della  Costituzione,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria  e  delle disposizioni legislative dello Stato in materia
di  professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio
delle  attivita'  dei  centri  benessere, non allocati all'interno di
strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio
2004,   n.   16   (disciplina   delle   strutture  ricettive  dirette
all'ospitalita).
   2. La presente legge persegue le seguenti finalita':
   a)  lo  sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo
svolgono  attivita'  finalizzate  al mantenimento ed al miglioramento
dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona;
   b)  l'armonizzazione  e l'integrazione delle attivita' di estetica
con  altre  discipline,  al  fine  di  rendere un servizio completo e
maggiormente qualificato al cliente;
   c)  la  salvaguardia  della salute e la sicurezza dei consumatori,
attraverso  la  qualificazione professionale degli addetti dei centri
benessere;
   d)   l'individuazione   di   strutture   che  offrano  trattamenti
diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica
professionalita',   in  ambienti  dotati  di  requisiti  ed  impianti
adeguati,  secondo  le  norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli
operatori che dei clienti.