Art. 6. Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attivita' dei centri benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita). 2. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attivita' finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona; b) l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' di estetica con altre discipline, al fine di rendere un servizio completo e maggiormente qualificato al cliente; c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti dei centri benessere; d) l'individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalita', in ambienti dotati di requisiti ed impianti adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli operatori che dei clienti.