Art. 7.
                             Definizioni

   1.  Per  centro  benessere si intende una o piu' unita' operative,
anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo
complesso  aziendale,  gestite  da  un unico soggetto giuridico ed in
possesso   di   specifici   requisiti   strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi,   in  cui  vengono  effettuati  trattamenti  estetici,
nonche'   almeno   una   delle  seguenti  tipologie  di  attivita'  o
trattamenti:
   a) fitness e wellness;
   b) tecniche e pratiche bionaturali.
   2.  Per  «trattamenti  estetici»  si intendono le prestazioni ed i
trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina
dell'attivita'   di   estetista),  finalizzati  in  via  esclusiva  o
prevalente  a  mantenere,  migliorare e proteggere l'aspetto estetico
della persona.
   3.   Per   «trattamenti   fitness  e  wellness»  si  intendono  le
prestazioni  ed  i  trattamenti  in cui si utilizzano combinazioni di
tecniche  di  attivita'  motoria  per  la  buona  forma  fisica della
persona,  praticate  in  terra  od  in  acqua, anche tramite appositi
attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate
al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e
dell'armonia psicofisica della persona.
   4.  Per  «trattamenti  con  tecniche  bionaturali» si intendono le
prestazioni  in  cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche
non  eseguite  con  finalita'  sanitarie, di cura e riabilitazione di
patologie,   ma   esercitate   per  favorire  il  raggiungimento,  il
miglioramento  o  la  conservazione  del  benessere complessivo della
persona, come previsto all'art. 2 della presente legge.
   5.  Nell'ambito  del  centro benessere, nel rispetto della vigente
normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attivita'
cliniche  ambulatoriali,  per  trattamenti  diagnostici e terapeutici
orientati  alla  prevenzione  ed  al trattamento di danni secondari e
patologie   influenzanti  lo  stato  psicofisico  od  estetico  della
persona,    nonche'    prestazioni   finalizzate   al   miglioramento
dell'aspetto  estetico  ed  alla  eliminazione  medico-chirurgica  di
eventuali  inestetismi,  operate  obbligatoriamente  e  sotto la loro
responsabilita',   da   personale   sanitario  regolarmente  iscritto
all'ordine professionale ed in possesso di adeguata specializzazione.