Art. 8. Beauly farm 1. Il Centro benessere, cosi' come definito all'art. 7, comma 1, puo' assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o piu' specializzazioni, abilitati alla erogazione delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 5.