Art. 8.
                             Beauly farm

   1.  Il  Centro benessere, cosi' come definito all'art. 7, comma 1,
puo'  assumere  la  denominazione  di  «beauty  farm»  esclusivamente
qualora,  in  possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia
debitamente  autorizzato  e  si  avvalga  di  medici,  con una o piu'
specializzazioni,  abilitati alla erogazione delle prestazioni di cui
all'art. 7, comma 5.