Art. 9.
Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la gestione del
                          centro benessere

   1.  L'esercizio  delle  attivita' di cui all'art. 7 e' riservato a
chi  e'  in  possesso  dei  titoli professionali e di studio previsti
dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge.
   2.   Il  riconoscimento  di  titoli  professionali  e  di  studio,
attestati  formativi  e  certificazioni  di  competenza,  maturati da
operatori  provenienti  da  altre  regioni  italiane o da altri Stati
sara'  effettuato  secondo  quanto  prevede la normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.