Art. 9. Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la gestione del centro benessere 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'art. 7 e' riservato a chi e' in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge. 2. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sara' effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.