Art. 2. Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici 1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti «Bottega storica» e «Mercato storico», devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento della medesima attivita' da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprieta' diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie; b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attivita' svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attivita' stessa; i locali in cui viene esercitata l'attivita' devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitu' di pubblico passaggio; c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo. 2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a), puo' essere riferito anche alle attivita' svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento. 3. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status di «Bottega storica» puo' essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione «Osteria».