Art. 2.
       Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici

   1.  Ai  fini  della  presente  legge,  gli esercizi commerciali al
dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le
imprese  artigianali  e  i  mercati  su  aree  pubbliche,  per essere
definiti  «Bottega  storica» e «Mercato storico», devono risultare in
possesso dei seguenti requisiti:
   a)  svolgimento  della medesima attivita' da almeno cinquanta anni
continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche
se  con  denominazioni,  insegne,  gestioni  o  proprieta' diverse, a
condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
   b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi
con  l'attivita'  svolta,  al  fine  di  dare il senso di un evidente
radicamento  nel  tempo  dell'attivita' stessa; i locali in cui viene
esercitata l'attivita' devono avere l'accesso su area pubblica oppure
su area privata gravata da servitu' di pubblico passaggio;
   c)  presenza  nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e
nelle  aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico,
architettonico  e  ambientale, o particolarmente significativi per la
tradizione e la cultura del luogo.
   2.  Il periodo di cui al comma 1, lettera a), puo' essere riferito
anche  alle  attivita'  svolte,  con  le caratteristiche previste, in
locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a
seguito   di   trasferimento  per  cause  di  forza  maggiore  o  per
ampliamento.
   3.  In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status
di  «Bottega  storica»  puo'  essere  riconosciuto  anche ad esercizi
operanti  da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di
somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  recanti  la
denominazione «Osteria».