Art. 3.
    Individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici

   1.  Entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,   la  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
assembleare,  adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le
modalita'  di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle
botteghe storiche e ai mercati storici.
   2.  Le  province  possono  integrare,  entro  sessanta  giorni dal
termine  di  cui  al  comma 1, i criteri e le modalita' fissati dalla
giunta  regionale,  con  elementi  di  particolare  interesse  per la
realta' territoriale di competenza.
   3.  I  comuni  provvedono,  entro  centoventi giorni dalla data di
adozione  della  deliberazione  di  cui al comma 2 o, in mancanza del
provvedimento   della   provincia,   dalla  data  di  adozione  della
deliberazione  di  cui  al  comma  1, sulla base della metodologia di
rilevamento  definita  dalla  giunta  regionale,  tenuto  conto delle
integrazioni  effettuate  dalle  province,  alla individuazione delle
botteghe  e  dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li
iscrivono in un apposito albo comunale.
   4.  L'albo  comunale puo' essere integrato a seguito di istanza di
iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.
   5.  Le  modalita' di tenuta dell'albo comunale sono definite nelle
deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
   6.  La Regione provvede, con deliberazione della giunta regionale,
ad approvare i marchi di «Bottega storica» e di «Mercato storico» che
sono  conferiti alle attivita' commerciali ed artigiane ed ai mercati
inseriti  nell'albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti
minimi   essenziali   del   marchio,  le  modalita'  e  le  forme  di
utilizzazione dello stesso.