Art. 4.
           Status di «Bottega storica» o «Mercato storico»

   1.  Lo  status  di  «Bottega  storica»  o  di «Mercato storico» e'
collegato  al  mantenimento  delle  caratteristiche  morfologiche dei
locali,  delle  vetrine  e  delle  insegne, degli elementi di arredo,
esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'albo.
   2.  Qualora  vengano  meno  le condizioni che ne hanno determinato
l'iscrizione  o a seguito di richiesta del titolare dell'attivita' il
comune procede alla cancellazione dall'albo.
   3. Non possono fregiarsi della qualifica di «Bottega storica» o di
«Mercato storico» e della possibilita' di esporre il relativo marchio
distintivo le attivita' commerciali ed artigiane che:
   a) non siano iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 3;
   b) siano state cancellate dall'albo sopraindicato.
   4.  Il  comune puo' disporre per le botteghe storiche ed i mercati
storici iscritti all'albo le misure di cui all'art. 8, comma 8, della
legge  regionale  5  luglio  1999, n. 14 (norme per la disciplina del
commercio  in  sede  fissa  in  attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114).
   5.  Ai  fini  della  concessione  dei contributi di cui alla legge
regionale  10  dicembre  1997,  n.  41  (interventi  nel  settore del
commercio  per  la  valorizzazione  e la qualificazione delle imprese
minori  della  rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7
dicembre  1994,  n.  49),  la Regione attribuisce titolo di priorita'
agli  interventi  riguardanti  le  botteghe  storiche  ed  i  mercati
storici.