Art. 4. Status di «Bottega storica» o «Mercato storico» 1. Lo status di «Bottega storica» o di «Mercato storico» e' collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'albo. 2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attivita' il comune procede alla cancellazione dall'albo. 3. Non possono fregiarsi della qualifica di «Bottega storica» o di «Mercato storico» e della possibilita' di esporre il relativo marchio distintivo le attivita' commerciali ed artigiane che: a) non siano iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 3; b) siano state cancellate dall'albo sopraindicato. 4. Il comune puo' disporre per le botteghe storiche ed i mercati storici iscritti all'albo le misure di cui all'art. 8, comma 8, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49), la Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici.