(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 8 del 19 febbraio 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto l'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3054 di data 28
dicembre  2007  concernente:  «Approvazione del regolamento avente ad
oggetto:  «Modificazioni  del  decreto  del  presidente  della giunta
provinciale  17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le
funzioni,  la  composizione  e  le  modalita'  di  accesso  al  corpo
forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7».
                                Emana
il seguente regolamento:
   «Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale
17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le funzioni, la
composizione e le modalita' di accesso al corpo forestale provinciale
ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».
                               Art. 1.
Modificazioni  dell'art.  5-quater  del  decreto del presidente della
           giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.

   1.  All'art.  5-quater  del  decreto  del  presidente della giunta
provinciale  17  aprile 2000, n. 5-23/Leg. sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Al corso
puo'  essere  ammesso  un  numero di candidati dal 20 al 50 per cento
superiore   ai   posti   disponibili,  con  eventuale  arrotondamento
all'unita'  superiore;  tale  percentuale  e'  stabilita nel bando di
indizione del concorso.»;
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno
frequentato,  con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel
numero   di   posti  disponibili,  secondo  l'ordine  di  graduatoria
stabilita  in  base  alla  valutazione  finale  riportata negli esami
teorico-pratici.» (1);
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Trento, 21 gennaio 2008
                               Dellai