NOTE
          Avvertenza
             Le  note,  redatte  a cura del servizio per il personale
          della  provincia  autonoma di Trento, di seguito riportate,
          non  incidono  sul  valore e sull'efficacia del regolamento
          annotato e degli atti trascritti.
          Nota al titolo:
             L'art.  67  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
          dispone:
             «Art.   67   (Corpo  forestale  provinciale).  -  1.  E'
          istituito il corpo forestale provinciale. Ferma restando la
          competenza  della  contrattazione  collettiva a definire la
          disciplina  del  rapporto di lavoro, la giunta provinciale,
          con  regolamento  di organizzazione, definisce le funzioni,
          la   composizione  e  le  modalita'  di  accesso  al  corpo
          forestale.  La giunta, con le modalita' di cui all'art. 65,
          e' autorizzata a ridefinire l'articolazione e le competenze
          dei   servizi   foreste,   faunistico,   parchi  e  foreste
          demaniali,  azienda  speciale  di sistemazione montana e il
          dipartimento in cui detti servizi sono compresi.»
          Note alle premesse:
             L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto  1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
          delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
          per  il  Trentino-Alto  Adige», come modificato dall'art. 4
          della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
             «Art. 53. - Il presidente della provincia emana, con suo
          decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.».
             L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto  1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
          delle  leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
          per il Trentino-Alto Adige», dispone:
             «Art. 54. - Alla Giunta provinciale spetta:
              1)  la  deliberazione dei regolamenti per la esecuzione
          delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
              2)  la deliberazione dei regolamenti sulle materie che,
          secondo  l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta'
          regolamentare delle province;
              3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di
          interesse provinciale;
              4)  l'amministrazione  del  patrimonio della provincia,
          nonche'  il  controllo  sulla  gestione di aziende speciali
          provinciali per servizi pubblici;
              5)  la  vigilanza  e  la  tutela  sulle amministrazioni
          comunali,  sulle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza,  sui  consorzi  e  sugli altri enti o istituti
          locali,  compresa la facolta' di sospensione e scioglimento
          dei  loro  organi  in  base alla legge. Nei suddetti casi e
          quando  le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi
          motivo  di  funzionare spetta anche alla giunta provinciale
          la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella
          provincia  di  Bolzano,  nel  gruppo  linguistico che ha la
          maggioranza  degli  amministratori  in seno all'organo piu'
          rappresentativo  dell'ente.  Restano riservati allo Stato i
          provvedimenti  straordinari  di  cui  sopra allorche' siano
          dovuti  a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano
          a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
              6)  le  altre attribuzioni demandate alla provincia dal
          presente  statuto o da altre leggi della Repubblica o della
          Regione;
              7)  l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di
          competenza  del  consiglio da sottoporsi per la ratifica al
          consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.»
          Note all'art. 1:
             L'art.  5-quater  decreto  del  presidente  della giunta
          provinciale   17   aprile   2000,   n.  5-23/Leg.,  recante
          «Regolamento  concernente le funzioni, la composizione e le
          modalita'  di  accesso  al  corpo  forestale provinciale ai
          sensi  dell'art.  67 della legge provinciale 3 aprile 1997,
          n. 7», dispone:
             «Art.  5-quater  (Concorso  pubblico). - 1. L'accesso al
          CFP  mediante  concorso  pubblico per esami o per titoli ed
          esami   e'  subordinata  al  superamento  di  un  corso  di
          formazione  professionale.  Al corso puo' essere ammesso un
          numero  di  candidati  dal  20 al 50 per cento superiore ai
          posti  disponibili, con eventuale arrotondamento all'unita'
          superiore;  tale  percentuale  e'  stabilita  nel  bando di
          indizione del concorso.
             2. (Omissis).
             3. (Omissis).
             4. (Omissis).
             5.  I  partecipanti al corso di formazione professionale
          che   hanno  frequentato,  con  esito  positivo,  il  corso
          medesimo  sono  assunti,  nel  numero di posti disponibili,
          secondo  l'ordine  di  graduatoria  stabilita  in base alla
          valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici».