NOTE Avvertenza Le note, redatte a cura del servizio per il personale della provincia autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota al titolo: L'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone: «Art. 67 (Corpo forestale provinciale). - 1. E' istituito il corpo forestale provinciale. Ferma restando la competenza della contrattazione collettiva a definire la disciplina del rapporto di lavoro, la giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni, la composizione e le modalita' di accesso al corpo forestale. La giunta, con le modalita' di cui all'art. 65, e' autorizzata a ridefinire l'articolazione e le competenze dei servizi foreste, faunistico, parchi e foreste demaniali, azienda speciale di sistemazione montana e il dipartimento in cui detti servizi sono compresi.» Note alle premesse: L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: «Art. 53. - Il presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.». L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone: «Art. 54. - Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; 3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.» Note all'art. 1: L'art. 5-quater decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., recante «Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalita' di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7», dispone: «Art. 5-quater (Concorso pubblico). - 1. L'accesso al CFP mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami e' subordinata al superamento di un corso di formazione professionale. Al corso puo' essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50 per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore; tale percentuale e' stabilita nel bando di indizione del concorso. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici».