Art. 2.

                       Conoscenze linguistiche



   1.  Coloro che sono in possesso dell'attestato relativo al diploma
di  laurea,  rilasciato  dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive  modifiche,  e coloro che sono in possesso di un attestato
dichiarato  equipollente  dalla Giunta provinciale, possono usufruire
degli   interventi  di  sostegno  di  cui  all'art.  22  della  legge
provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.
   2.  Coloro  che  non  sono in possesso dell'attestato ai sensi del
comma 1, saranno sottoposti ad un test di valutazione sulla capacita'
di  comprensione  delle  lingue  italiana  e  tedesca.  Gli attestati
dichiarati  equipollenti  dalla  Giunta  provinciale  e  il  test  di
capacita'  di  comprensione,  il quale viene regolato con il bando di
selezione, deve corrispondere al livello di laurea.