Art. 2. Conoscenze linguistiche 1. Coloro che sono in possesso dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e coloro che sono in possesso di un attestato dichiarato equipollente dalla Giunta provinciale, possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all'art. 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14. 2. Coloro che non sono in possesso dell'attestato ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ad un test di valutazione sulla capacita' di comprensione delle lingue italiana e tedesca. Gli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta provinciale e il test di capacita' di comprensione, il quale viene regolato con il bando di selezione, deve corrispondere al livello di laurea.