Art. 3.

      Obblighi successivi alla formazione medica specialistica



   1.  Entro  dieci  anni  dal conseguimento della specializzazione o
dalla  conclusione  della  formazione  pratica  i  beneficiari  degli
interventi  di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della
legge,  devono  prestare,  per  quattro  anni, servizio a tempo pieno
nell'ambito  del  servizio  sanitario  provinciale.  In  presenza  di
giustificati  motivi e' possibile prestare servizio a tempo parziale.
Per i beneficiari dei contributi di cui all'art. 22, comma 1, lettera
c)  della legge, il periodo di servizio si riduce in proporzione alla
durata  della  concessione dell'emolumento. Ai fini della concessione
dell'intervento  di  sostegno,  gli interessati devono obbligarsi per
iscritto a prestare tale servizio.
   2. La persona interessata ottempera all'obbligo di cui al comma 1,
se  dimostra  di  aver  presentato domanda di assunzione nel Servizio
sanitario   provinciale   ed  ha  partecipato  ai  relativi  concorsi
risultando  idonea,  o  se  e'  stata  inclusa  nelle graduatorie per
persone  convenzionate  e  non  e'  stata successivamente invitata ad
assumere la propria attivita' presso il Servizio stesso.
   3.  In  caso di inosservanza totale o parziale dell'obbligo di cui
al  comma  1,  ovvero se non possono aderire all'obbligo in base alla
mancanza  dell'attestato  relativo  al  diploma di laurea, rilasciato
dalla  commissione  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976, n. 752, e successive
modifiche, ovvero in mancanza degli attestati dichiarati equipollenti
dalla   Giunta   provinciale  i  beneficiari  devono  restituire  gli
emolumenti  percepiti  e  gli  interessi  legali  per ogni anno. Tale
obbligo  sussiste  anche  in  caso  di interruzione della formazione.
L'importo  da  restituire  e'  stabilito  dalla Giunta provinciale ai
sensi del comma 4.
   4.  Se  l'obbligo  ai  sensi  del  comma I non viene rispettato, i
beneficiari sono tenuti:
    a restituire ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale del 15
novembre  2002, n. 14, gli emolumenti percepiti durante il periodo di
formazione  specialistica,  compresi  gli interessi legali dalla data
della erogazione;
    a   restituire  il  17,5  per  cento  dell'assegno  o  emolumento
complessivo  e  gli  interessi  legali  per  ogni  anno,  o  frazione
superiore a sei mesi, di servizio non prestato, fino ad un massimo di
quattro anni, in caso di inosservanza parziale dell'impegno stesso.
   5. L'inosservanza totale o parziale dell'impegno di cui al comma 1
e'  accertata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta
dell'assessore provinciale competente, la quale determina l'ammontare
da  restituire  nei  limiti del comma 4, tenuto conto delle eventuali
giustificazioni dell'interessato.