Art. 3. Obblighi successivi alla formazione medica specialistica 1. Entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione o dalla conclusione della formazione pratica i beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge, devono prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nell'ambito del servizio sanitario provinciale. In presenza di giustificati motivi e' possibile prestare servizio a tempo parziale. Per i beneficiari dei contributi di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge, il periodo di servizio si riduce in proporzione alla durata della concessione dell'emolumento. Ai fini della concessione dell'intervento di sostegno, gli interessati devono obbligarsi per iscritto a prestare tale servizio. 2. La persona interessata ottempera all'obbligo di cui al comma 1, se dimostra di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale ed ha partecipato ai relativi concorsi risultando idonea, o se e' stata inclusa nelle graduatorie per persone convenzionate e non e' stata successivamente invitata ad assumere la propria attivita' presso il Servizio stesso. 3. In caso di inosservanza totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1, ovvero se non possono aderire all'obbligo in base alla mancanza dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, ovvero in mancanza degli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta provinciale i beneficiari devono restituire gli emolumenti percepiti e gli interessi legali per ogni anno. Tale obbligo sussiste anche in caso di interruzione della formazione. L'importo da restituire e' stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4. 4. Se l'obbligo ai sensi del comma I non viene rispettato, i beneficiari sono tenuti: a restituire ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione; a restituire il 17,5 per cento dell'assegno o emolumento complessivo e gli interessi legali per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato, fino ad un massimo di quattro anni, in caso di inosservanza parziale dell'impegno stesso. 5. L'inosservanza totale o parziale dell'impegno di cui al comma 1 e' accertata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, la quale determina l'ammontare da restituire nei limiti del comma 4, tenuto conto delle eventuali giustificazioni dell'interessato.