Art. 4. Convenzioni per la formazione di medici specialistici 1. Le convenzioni di cui al Capo II del Titolo III della legge, prevedono, oltre a quanto gia' previsto dalla legge: a) l'ammontare dell'importo e le relative modalita' di erogazione da versare all'universita' o all'organismo convenzionato per l'attivazione dei posti di formazione medica specialistica; b) che nelle procedure selettive l'universita' o l'organismo possa effettuare un'ulteriore valutazione dopo quella operata dalla Provincia; c) che negli avvisi di selezione o nei bandi di concorso siano indicati anche i requisiti necessari per l'occupazione dei posti aggiuntivi; d) la corresponsione allo specializzando o alla specializzanda, da parte dell'universita' o dell'istituto convenzionato, degli importi previsti dalla vigente normativa dello Stato interessato; e) che l'universita' o l'organismo stipuli in favore dello specializzando o della specializzanda apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonche' contro i rischi della responsabilita' civile; f) l'istituzione di un organismo in cui sono rappresentati la Provincia e l'universita' o l'organismo che vigila sull'osservanza della convenzione e tenta la conciliazione all'insorgere di controversie. 2. Di norma le convenzioni hanno durata triennale e possono essere rinnovate al massimo per 9 anni. 3. L'ammontare delle somme da corrispondere alle universita' ed agli organismi convenzionati si determina in base all'art. 5, comma 8 della presente legge secondo le convenzioni stipulate. 4. Le convenzioni possono prevedere forme di aggiornamento professionale periodici e istituzionalizzati per gli specializzati.