Art. 4.

        Convenzioni per la formazione di medici specialistici



   1.  Le  convenzioni  di cui al Capo II del Titolo III della legge,
prevedono, oltre a quanto gia' previsto dalla legge:
    a) l'ammontare dell'importo e le relative modalita' di erogazione
da   versare   all'universita'   o  all'organismo  convenzionato  per
l'attivazione dei posti di formazione medica specialistica;
    b)  che  nelle  procedure  selettive  l'universita' o l'organismo
possa  effettuare  un'ulteriore valutazione dopo quella operata dalla
Provincia;
    c)  che  negli  avvisi di selezione o nei bandi di concorso siano
indicati  anche  i  requisiti  necessari  per l'occupazione dei posti
aggiuntivi;
    d)  la  corresponsione allo specializzando o alla specializzanda,
da   parte  dell'universita'  o  dell'istituto  convenzionato,  degli
importi previsti dalla vigente normativa dello Stato interessato;
    e)  che  l'universita'  o  l'organismo  stipuli  in  favore dello
specializzando  o  della specializzanda apposite assicurazioni contro
gli   infortuni   e  le  malattie,  nonche'  contro  i  rischi  della
responsabilita' civile;
    f)  l'istituzione  di  un  organismo in cui sono rappresentati la
Provincia  e  l'universita'  o l'organismo che vigila sull'osservanza
della   convenzione   e   tenta  la  conciliazione  all'insorgere  di
controversie.
   2. Di norma le convenzioni hanno durata triennale e possono essere
rinnovate al massimo per 9 anni.
   3.  L'ammontare  delle  somme da corrispondere alle universita' ed
agli organismi convenzionati si determina in base all'art. 5, comma 8
della presente legge secondo le convenzioni stipulate.
   4.   Le  convenzioni  possono  prevedere  forme  di  aggiornamento
professionale periodici e istituzionalizzati per gli specializzati.