Art. 8. Posti di formazione 1. La formazione medico-specialistica puo' essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario provinciale debitamente accreditati come strutture formative. 2. La formazione di cui al comma 1 si svolge secondo i criteri stabiliti a livello nazionale a norma dell'art. 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche. 3. Le procedure di selezione vengono avviate nel rispetto delle norme sulla selezione del personale nell'ambito degli enti pubblici locali.