Art. 8.

                         Posti di formazione



   1. La formazione medico-specialistica puo' essere svolta presso le
strutture  del Servizio sanitario provinciale debitamente accreditati
come strutture formative.
   2.  La  formazione  di  cui al comma 1 si svolge secondo i criteri
stabiliti  a  livello  nazionale  a  norma  dell'art.  37 del decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche.
   3.  Le  procedure  di selezione vengono avviate nel rispetto delle
norme  sulla  selezione del personale nell'ambito degli enti pubblici
locali.