Art. 3.
Inserimento  del  titolo  IV-bis nel regolamento regionale 9 novembre
                            2004, n. 12/R

   1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale 9 novembre 2004, n.
12/R, e' inserito il seguente:
                           «Titolo IV-Bis
                  OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO
                        E SPURGO DEGLI INVASI
   Capo I
                         Disposizioni comuni
                            Art. 21-bis.
                 Ambito di applicazione e finalita'
   1.  Il  presente titolo, in attuazione dell'art. 38, comma 5 delle
norme del piano di tutela delle acque, disciplina:
   a)  il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle
operazioni  di  svaso,  sfangamento  e  spurgo  degli  invasi,  ferme
restando  le  disposizioni  dettate  dal  decreto ministeriale di cui
all'art.  114,  comma  4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui
alla lettera b);
   b)  le  operazioni  di  svaso,  sfangamento  e spurgo degli invasi
originati  da  sbarramenti  (dighe  o  traverse) non disciplinati dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1 novembre 1959, n. 1363
(approvazione  del  regolamento  per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia
inferiore  a  10  metri  o aventi una capacita' di invaso inferiore a
100.000  metri  cubi,  di seguito denominate operazioni soggette alla
disciplina regionale.
   2.  Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono
esercitate  in  modo  da non compromettere, anche indirettamente, gli
obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione fissati
per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalita' volte a:
   a)  tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacita' di
autodepurazione  dei  corpi  idrici  a  valle  degli  invasi, nonche'
integrare  le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione
complessiva degli stessi;
   b)  mantenere  l'integrita'  dell'ecosistema  nelle aree a elevata
protezione  identificate  ai sensi dell'art. 23 delle norme del piano
di  tutela  delle  acque  in  cui  vengano  a  ricadere le operazioni
disciplinate dal presente titolo;
   c)  salvaguardare  gli  usi  della  risorsa idrica in atto a valle
dell'invaso    dagli   impatti   derivanti   dalle   operazioni   qui
disciplinate.
                            Art. 21-ter.
                        D e f i n i z i o n i
   1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:
   a)  asportazione  di  materiale  a  bacino  pieno:  operazione  di
sfangamento  che  utilizza  sistemi  di  pompaggio o dragaggio per il
movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
   b)  asportazione  di  materiale  a  bacino  vuoto:  operazione  di
sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione
del materiale sedimentato;
   c)  autorita'  competente:  il  settore  regionale  competente  in
materia di sbarramenti;
   d)  corso  d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete
di  monitoraggio  regionale  e  soggetti  ad  obiettivi  di  qualita'
ambientale  e  per  specifica  destinazione  ai sensi della normativa
vigente;
   e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e
gestione  di  un  manufatto  (diga o traversa) in grado di trattenere
dell'acqua  e  di  causare  il  contemporaneo  deposito  di materiale
solido;
   f)  magra:  portata  media  giornaliera  rilevata  in  un  periodo
idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene
raggiunta o superata per duecentosettantaquattro giorni l'anno);
   g)  morbida:  portata  media  giornaliera  rilevata  in un periodo
idrologico  di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che
vengono  raggiunte  o  superate per novantuno e centottantadue giorni
l'anno);
   h)  operazioni  di  gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le
attivita'   di   evacuazione   attraverso   gli  scarichi  di  fondo,
finalizzati  al  ripristino  parziale  o totale della capacita' utile
d'invaso;   gli  svasi,  anche  parziali,  finalizzati  a  consentire
l'ispezione,  la  manutenzione  o l'ammodernamento delle strutture di
ritenuta,  presa  e  scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli
scarichi  di  fondo;  gli sfangamenti, qualora il materiale asportato
venga  reimmesso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso
d'acqua  a  valle  dell'invaso;  le  operazioni  di  sfangamento  che
comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;
   i)  operazioni  di  gestione  ordinaria:  le  attivita'  di  svaso
parziale  effettuate  attraverso  gli  organi di scarico superficiali
ovvero  intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore
al  livello  del sedimento, nonche' le operazioni condotte attraverso
gli  organi  di  presa;  le  prove  periodiche di funzionalita' degli
organi  di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte
presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;
   j)  piena  ordinaria:  portata  media  giornaliera  rilevata in un
periodo  idrologico  di  riferimento corrispondente alla Q91 (portata
che viene raggiunta o superata per novantuno giorni l'anno);
   k)   sfangamento  o  sghiaiamento:  operazione  di  rimozione  del
materiale sedimentato nel serbatoio;
   l)  spurgo:  operazione  di  sfangamento  che  fa esitare a valle,
trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di
scarico  o  eventualmente  di presa, il materiale solido sedimentato,
con  esclusione  delle  operazioni  di  prova  di funzionalita' degli
organi di scarico;
   m)  svaso:  svuotamento  totale  o  parziale  dell'invaso mediante
l'apertura degli organi di scarico o di presa.
   Capo II
        Procedimento di approvazione dei progetti di gestione
    delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi
                           Art. 21-quater.
                Approvazione del progetto di gestione
   1.  Il progetto di gestione e' presentato all'autorita' competente
che   ne   cura  l'istruttoria  preliminare  volta  a  verificare  la
completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.
   2.  Il progetto di gestione e' esaminato da una conferenza interna
di  servizi  ai  sensi  dell'art. 23, comma 3 della legge regionale 4
luglio  2005  n.  7  (nuove  disposizioni  in materia di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
indetta   dall'autorita'   competente   e  composta  dalle  strutture
regionali  preposte  alla  tutela ambientale, alla tutela della fauna
ittica,  alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse
idriche  e  gestione aree protette, alla pianificazione in materia di
irrigazione  e  bonifica,  nonche'  dal dipartimento territorialmente
competente   dell'agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
(ARPA). Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna
il   responsabile   del   procedimento,   in   caso  di  riconosciuta
complessita'  dell'istruttoria,  puo'  avvalersi  della consulenza di
istituti di ricerca ed universitari.
   3. Il progetto di gestione e' in seguito trasmesso alla conferenza
di  servizi  istituita nell'ambito della struttura regionale preposta
agli  sbarramenti per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici
coinvolti.  La  conferenza  di  servizi  puo',  in  sede di esame del
progetto  di  gestione,  richiedere  approfondimenti ed integrazioni,
imporre  prescrizioni  operative e limiti piu' restrittivi rispetto a
quanto  previsto  dal  presente  titolo  nonche'  approvare eventuali
modalita'  alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di
esigenze specifiche.
   4.  Qualora  il  progetto  di gestione comporti opere o interventi
sottoposti  a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 4,
commi  1  e  2,  della  legge  regionale  14  dicembre  1998,  n.  40
(disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure
di  valutazione), oppure sia funzionale a nuove opere o ad interventi
di  modifica  o  ampliamento su opere gia' esistenti, sottoposti alla
procedura  di  VIA  ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, della legge
regionale  n. 40/1998, la conclusione positiva ditale procedura (fase
di  verifica  e/o fase di valutazione) attivata dal proponente presso
l'autorita'  competente,  cosi' come individuata ai sensi dell'art. 6
della  legge  regionale  n.  40/1998,  e'  presupposto necessario per
l'approvazione del progetto di gestione.
   5.  Per  gli  invasi  in  cui  la  gestione dei sedimenti comporti
influenza  su  un sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43/CEE
del  21  maggio 1992) o su una zona di protezione speciale (direttiva
79/409/CEE  del  2 aprile 1979) la conferenza interna dei servizi, di
cui  al  comma  2, puo' richiedere l'attivazione della valutazione di
incidenza a sensi della normativa vigente in materia.
   6.  Qualora necessario, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 3 e' acquisito il parere dell'amministrazione competente
a   vigilare  sulla  sicurezza  dell'invaso  e  dello  sbarramento  e
dell'ente gestore dell'area protetta interessata.
   7.  Il  progetto di gestione e' approvato entro sei mesi dalla sua
presentazione ed ha validita' decennale, fermo restando l'obbligo del
gestore  di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutino in modo
sostanziale   le   condizioni  riportate  nel  progetto  di  gestione
approvato.
   8.  L'autorita'  competente  ha  facolta'  di  formulare ulteriori
prescrizioni   o  richiedere  un  aggiornamento  del  progetto  anche
anteriormente  alla  scadenza  dei  dieci anni e, in particolare, nei
seguenti casi:
   a)   a  seguito  di  interventi  di  variante  alle  strutture  di
sbarramento;
   b)  per  motivi  di  tutela  della  risorsa  idrica ai sensi della
normativa  vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati
in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;
   c)  per  necessita'  di  coordinare  tali  operazioni a livello di
bacino,  nell'ottica  di  ridurre  gli  eventuali  effetti cumulativi
provocati da piu' invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
   d)  nel  caso di interventi o attivita' che mettono in pericolo la
sopravvivenza degli ecosistemi acquatici (art. 12, legge regionale 29
dicembre 2006, n. 37).
   9.  Il  progetto di gestione approvato e' immediatamente esecutivo
ed  autorizza  il gestore ad eseguire le operazioni ivi descritte, in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
   10.   Il   gestore   comunica   all'autorita'   competente,   alle
amministrazioni  locali  coinvolte,  al dipartimento territorialmente
competente  dell'ARPA nonche' all'amministrazione preposta a vigilare
sulla  sicurezza  dell'invaso  e  dello  sbarramento  l'inizio  delle
operazioni  almeno  quattro  mesi  prima, presentando un programma di
sintesi  di  tali  attivita'; durante tale, periodo sono affissi agli
albi  pretori  dei  comuni  interessati  gli  avvisi  con  i quali si
informano  la  popolazione  e  tutti  i  soggetti  interessati  della
prevista  effettuazione  delle  manovre  e delle eventuali cautele da
adottare.  I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il
periodo  in  cui  devono  essere effettuate le operazioni; almeno una
settimana  prima  del  giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo
osservato  il  verificarsi  delle  condizioni  ottimali  descritte in
progetto  di  gestione,  il  gestore  comunica via fax alle autorita'
precedentemente avvisate l'avvio delle manovre e dei lavori.
   11.  Per  le  dighe  di cui all'art. 91 del decreto legislativo n.
112/1998,  il  progetto  approvato  e'  trasmesso all'amministrazione
statale  competente  a  vigilare  sulla  sicurezza  dell'invaso,  per
l'inserimento,  anche  in  forma sintetica, come parte integrante del
foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e relative
disposizioni di attuazione.
   Capo III
            Operazioni soggette alla disciplina regionale
                         Art. 21-quinquies.
  Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione
   1.  Sono  esonerate  dall'obbligo di presentazione del progetto di
gestione  le  operazioni  soggette alla disciplina regionale relative
agli invasi:
   a)  creati  attraverso  opere  di  sbarramento e di accumulo senza
intercettazione di corsi d'acqua, bensi' con alimentazioni prevalenti
riconducibili  a  canali  collettori di ruscellamenti superficiali, a
pozzi,   a   sorgenti,  ad  approvvigionamenti  controllati  di  reti
acquedottistiche  o  consortili  e,  in  generale, con insignificanti
depositi di materiale solido;
   b)  le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono
effetti  rilevabili  sulla  morfologia  e  la qualita' ambientale dei
corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:
   1)  siano  creati  attraverso  opere  di sbarramento e di accumulo
privi di scarichi di fondo;
   2)  presentino  scarichi  di  fondo  non afferenti direttamente ai
corsi d'acqua monitorati;
   3) presentino scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata
protezione  identificate  ai sensi dell'art. 23 delle norme del piano
di tutela delle acque;
   4)  presentino  scarichi  di fondo o paratoie che rimangano aperti
per  almeno novanta giorni consecutivi o almeno centocinquanta giorni
non consecutivi nell'arco dell'anno solare;
   5)  presentino  opere  quali  traverse  con  paratoie  di  ridotte
dimensioni ed invaso limitato.
   2.  Qualora  il  gestore,  nei casi di cui al comma 1, lettera b),
intenda  o  abbia  necessita'  di  effettuare  una movimentazione del
materiale  depositato per quantitativi superiori a 10.000 metri cubi,
e' tenuto, nel momento in cui si verifica tale esigenza, a presentare
un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche riportate
all'art. 21-septies, nonche' ad effettuare le operazioni nel rispetto
delle modalita' previste all'allegato B-bis.
   3.  La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione
del  progetto  di  gestione e' comunque realizzata nel rispetto delle
modalita'  di  cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato
B-bis  e  dei  disciplinari  di  esercizio  rilasciati dall'autorita'
competente.
                           Art. 21-sexies.
         Presentazione e contenuti del progetto di gestione
   1.  Per  le  operazioni  soggette alla disciplina regionale di cui
all'art.  21-bis,  comma  1,  lettera  b), il progetto di gestione e'
presentato  entro  un  anno  dall'entrata  in esercizio dell'invaso e
contiene:
   a)  la  descrizione  delle  caratteristiche tecniche dell'invaso e
della    sua    localizzazione   (superficie,   volume,   altitudine,
localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento
e  natura  del  letto  fluviale,  destinazione  d'uso,  tipologia  di
sbarramento,  quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli
organi  di  scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso
annuo di accumulo dei sedimenti);
   b)  l'indicazione  delle principali pressioni antropiche e usi del
suolo  presenti  nel  bacino  sotteso  allo  sbarramento (o attivi in
passato),  che  possono  influenzare  la  qualita'  dell'acqua  e dei
sedimenti;  deve  essere  anche  indicata la presenza di criticita' a
valle  del  medesimo  (quali  gli  eventuali  usi  dell'acqua  e  del
territorio,  gli  obiettivi  ambientali  e  funzionali)  e di vincoli
eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati
dalle attivita' disciplinate dal presente regolamento;
   c)  la  descrizione sommaria delle attivita' operative di gestione
ordinaria dell'invaso;
   d)  la  descrizione  delle  operazioni  di gestione non ordinaria,
disciplinate  dal  presente regolamento, che si prevede di effettuare
entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con
le  seguenti  indicazioni:  organi  di  scarico  interessati; portate
massime  e  medie  che  si  intende  rilasciare; volumi di acqua e di
sedimento   movimentati  rilasciati  a  valle  per  ciascun  tipo  di
operazione;  concentrazione  prevista  di  solidi  sospesi totali nel
corpo  idrico  a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione;
periodo   individuato;   durata   prevista  di  ciascuna  operazione;
modalita'  delle  operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di
quanto riportato all'allegato B-bis;
   e)  la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato
dallo  sbarramento  o  traversa, nella sezione immediatamente a monte
dell'invaso,  come  meglio  specificato  all'allegato B-ter, punto 2,
lettera e);
   f)  la  caratterizzazione  quali-quantitativa  di cui all'allegato
B-ter,  definita in base alle criticita' individuate e alla tipologia
di  operazione  prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono
essere antecedenti a piu' di due anni dalla data di presentazione del
progetto di gestione;
   g)  la  valutazione  degli  effetti  potenziali  sugli  altri  usi
dell'acqua  e  del  territorio,  sulla  fauna ittica e sugli ambienti
acquatici,  sugli  obiettivi  ambientali  e  funzionali per specifica
destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il
tratto   di   corso   d'acqua  influenzato,  nonche'  sulle  aree  di
dislocazione del materiale asportato;
   h)  la  definizione  delle  misure  di  mitigazione che il gestore
ritiene  utile  applicare  per minimizzare gli effetti negativi delle
operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;
   i)  l'indicazione  da parte del gestore dell'esistenza di forme di
coordinamento  in  atto  nel  caso  in  cui piu' invasi insistano sul
medesimo  bacino,  gestiti  o meno dallo stesso soggetto, come meglio
specificato all'art. 21-nonies.
   2.  I  risultati  dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica
delle   modalita'   operative   eseguite,  relative  alle  operazioni
disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante
dell'aggiornamento del progetto di gestione.
   3.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  in  caso  di
asportazione  di  materiale  a  bacino pieno o vuoto, il gestore deve
individuare  al  momento  della redazione del progetto di gestione un
sito  disponibile  per il deposito di detto materiale e presentare un
piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o
smaltimento dei sedimenti asportati.
   4.  Nel caso in cui al momento della presentazione del progetto il
proponente  non  disponga  dei  dati necessari alla caratterizzazione
delle  operazioni  dovra'  comunque presentare un aggiornamento prima
della loro effettuazione.
   5.  I  progetti  di gestione non contengono specifiche indicazioni
per le seguenti operazioni, la cui esecuzione e' comunque subordinata
al  rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo III dell'allegato
B-bis:
   a) le operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;
   b)  le  manovre di emergenza atte a garantire la salvaguardia e la
sicurezza della pubblica incolumita';
   c)  le  operazioni atte a garantire il non superamento del livello
di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;
   d)  le  operazioni  effettuate  per  speciali  motivi  di pubblico
interesse disposti dall'amministrazione competente.
                          Art. 21-septies.
           Contenuti del progetto digestione semplificato
   1.  Per  le  operazioni  di  cui all'art. 21-quinquies, comma 2 il
progetto di gestione contiene:
   a)  la  descrizione  delle  caratteristiche tecniche dell'invaso e
della    sua    localizzazione   (superficie,   volume,   altitudine,
localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento
e  natura  del  letto  fluviale,  destinazione  d'uso,  tipologia  di
sbarramento,  quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli
organi  di  scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso
annuo di accumulo dei sedimenti);
   b)  l'indicazione  delle principali pressioni antropiche e usi del
suolo  presenti  nel  bacino  sotteso  allo  sbarramento (o attivi in
passato),  che  possono  influenzare  la  qualita'  dell'acqua  e dei
sedimenti;  deve  essere  anche  indicata la presenza di criticita' a
valle  del  medesimo  (quali  gli  eventuali  usi  dell'acqua  e  del
territorio,  gli  obiettivi  ambientali  e  funzionali)  e di vincoli
eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati
dalle attivita' disciplinate dal presente regolamento;
   c)  la  descrizione sommaria delle attivita' operative di gestione
ordinaria dell'invaso;
   d)  la  descrizione  dettagliata  delle operazioni di gestione non
ordinaria,  disciplinate  dal presente regolamento, che si prevede di
effettuare  entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto
stesso,  con  le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati;
portate  massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e
di  sedimento  movimentati  rilasciati  a  valle  per ciascun tipo di
operazione;  concentrazione  prevista  di  solidi  sospesi totali nel
corpo  idrico  a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione;
periodo   individuato;   durata   prevista  di  ciascuna  operazione;
modalita'  delle  operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di
quanto riportato all'allegato B-bis;
   e)  la  caratterizzazione  quali-quantitativa  di cui all'allegato
B-ter,  punto  2  lettere a), b), c), d), g); le analisi effettuate a
tal  fine non devono essere antecedenti a piu' di due anni dalla data
di presentazione del progetto di gestione;
   f)  la  definizione  delle  misure  di  mitigazione che il gestore
ritiene  utile  applicare  per minimizzare gli effetti negativi delle
operazioni;
   g)  l'indicazione  da parte del gestore dell'esistenza di forme di
coordinamento  in  atto  nel  caso  in  cui piu' invasi insistano sul
medesimo  bacino,  gestiti  o meno dallo stesso soggetto, come meglio
specificato al successivo art. 21-nonies.
   2.  I  risultati  dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica
delle   modalita'   operative   eseguite,  relative  alle  operazioni
disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante
dell'aggiornamento del progetto di gestione.
                           Art. 21-octies.
                          Casi particolari
   1.   Lo   sfangamento   deve   essere   eseguito,  di  norma,  con
l'asportazione  a  bacino  pieno o vuoto del materiale accumulato nei
casi in cui:
   a)  la conferenza dei servizi di cui all'art. 21-quater lo ritenga
necessario  a  seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni
di  sostanze  pericolose  superiori ai valori di riferimento indicati
nella tabella 1 (colonna B) dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del
n. 152/2006;
   b)  l'attivita'  di  spurgo  comprometta  la sicurezza idraulica e
comporti accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;
   c)  a  seguito  di  esperienze  pregresse  relative  ad operazioni
analoghe sullo stesso invaso, si possa prefigurare una compromissione
duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, qualora
si  tratti di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualita'
gia' previsti nel piano di tutela delle acque della Regione Piemonte.
                           Art. 21-nonies.
             Coordinamento delle operazioni di gestione
                 degli invasi lungo l'asta fluviale
   1.  Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni
incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore e' tenuto a:
   a)  presentare  un  progetto  di gestione integrato comprensivo di
tutti   gli  invasi  di  propria  competenza  presenti  lungo  l'asta
fluviale;
   b)   tener  conto,  in  fase  di  programmazione  temporale  delle
attivita'  previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali
progetti,  gia' approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul
bacino afferente.
   2.  L'autorita'  competente, ai fini di un maggiore coordinamento,
puo'  convocare  alla  conferenza  di  servizi  i gestori degli altri
invasi  presenti  nel  medesimo bacino idrografico qualora lo ritenga
opportuno;   in   caso   di   operazioni   contestuali,  e'  facolta'
dell'autorita'  competente  richiedere,  in  sede  di  conferenza  di
servizi,  lo  spostamento  temporale  di  una o piu' delle operazioni
previste nei progetti di gestione.
                           Art. 21-decies.
                          Norma transitoria
   1.   I   progetti  di  gestione  delle  operazioni  soggette  alla
disciplina  regionale  relativi agli invasi esistenti sono presentati
entro   un  anno  dalla  pubblicazione  di  apposito  comunicato  del
Presidente  della  giunta  regionale  nel  Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte.».