Art. 10. Abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: a) l'art. 18-bis della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni; b) l'art. 15, commi 4, 4-bis e 5 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7, (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11, e 6 giugno 1989, n. 14, in materia di disciplina delle strutture ricettive). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 7 febbraio 2008 BURLANDO (Omissis)