Art. 10.
                        Abrogazione di norme

   1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le seguenti norme:
   a) l'art. 18-bis della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, (norme
per   la   classificazione  delle  aziende  ricettive)  e  successive
modificazioni;
   b)  l'art. 15, commi 4, 4-bis e 5 della legge regionale 28 gennaio
1993,  n.  7,  (modificazioni  e  integrazioni alle leggi regionali 4
marzo  1982,  n. 11, e 6 giugno 1989, n. 14, in materia di disciplina
delle strutture ricettive).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Genova, 7 febbraio 2008
                              BURLANDO
   (Omissis)