Art. 2.
                Disciplina urbanistica degli alberghi

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le
strutture   ricettive  classificate  «albergo»  e  le  relative  aree
asservite  e  di  pertinenza,  ai  sensi  della  normativa vigente in
materia,  quelle la cui attivita' sia cessata e non ancora oggetto di
interventi  di  trasformazione  in una diversa destinazione assentiti
con  titoli  abilitativi  edilizi  gia' rilasciati in data anteriore,
quelle  in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente
o divenute successivamente tali, sono soggette a specifico vincolo di
destinazione  d'uso  ad  albergo,  con  divieto  di  modificare  tale
destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5.
   2.  I  comuni,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  effettuano  il  censimento  delle  strutture
ricettive  di  cui  al  comma  1,  anche  sulla scorta delle proposte
avanzate dagli imprenditori alberghieri, e individuano le esigenze di
miglioramento  e/o ampliamento delle strutture medesime. A tal fine i
comuni  adottano  apposita  modifica al vigente strumento urbanistico
comunale  secondo  le procedure di cui al comma 10, mediante la quale
individuano  gli  interventi  e  le norme tecnico-urbanistiche idonei
alla  soddisfazione  delle  esigenze  riscontrate, tenuto conto delle
caratteristiche   degli   immobili   e  del  contesto  urbanistico  e
paesistico  in  cui  gli  stessi  sono  collocati,  individuando  una
specifica disciplina per i centri storici.
   3.  La mancata assunzione da parte del comune degli adempimenti di
cui  al  comma  2  entro il termine di dodici mesi, abilita gestori o
proprietari  interessati  a  richiedere l'intervento della Regione al
fine di provvedervi mediante l'esercizio del potere sostitutivo.
   4.  I comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale
vigente,  possono proporre, su richiesta del proprietario e acquisito
il  parere  del  gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al
comma  1  delle strutture esistenti censite per le quali non sia piu'
esercitabile  l'attivita'  alberghiera in relazione alla sopravvenuta
inadeguatezza  a  mantenere  la  presenza  sul  mercato  dell'offerta
ricettiva  e alla non sostenibilita' economica della stessa, motivate
da almeno una delle seguenti cause:
   a)  oggettiva  impossibilita'  dell'immobile  ad  adeguare  le sue
caratteristiche  distributive,  funzionali  e dimensionali al livello
degli   standard   qualitativi   del  settore  alberghiero,  a  causa
dell'esistenza    di    vincoli    paesaggistici,    monumentali   od
urbanistico-edilizi non superabili;
   b)   collocazione   della   struttura   in   un  contesto  le  cui
caratteristiche    urbanistiche   o   territoriali   determinino   la
incompatibilita' o la insostenibilita' della funzione alberghiera.
   5.  I  comuni,  per le strutture di cui al comma 4, individuano le
trasformazioni    d'uso    ammesse    e    la   relativa   disciplina
urbanistico-edilizia  che  meglio  si  adattano  alla tipologia degli
immobili  e  alle  previsioni urbanistiche e paesistiche del contesto
interessato.
   6.  Rispetto  a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 della legge
regionale   7  aprile  1995,  n.  25,  (disposizioni  in  materia  di
determinazione del contributo di concessione edilizia) e del relativo
allegato  B,  nei  confronti  dei titoli edilizi aventi ad oggetto la
trasformazione  in residenza della destinazione d'uso delle strutture
di  cui  al  comma  5,  la quota del contributo afferente il costo di
costruzione e' aumentata in applicazione della percentuale del 20 per
cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito
a  norma  dell'art. 4, comma 1, lettera g) della legge 5 agosto 1978,
n.  457, (norme per l'edilizia residenziale), senza l'abbattimento di
cui  alla  quota  RIS%  indicata  nel  citato  allegato  B alla legge
regionale  n.  25/1995. I comuni procedono al conseguente adeguamento
dei  valori  stabiliti  nel  suddetto  allegato  B nel contesto della
deliberazione  di  aggiornamento  annuale di cui all'art. 14, comma 1
della legge regionale n. 25/1995 assunta successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   7. La quota di maggiorazione del costo di costruzione prevista dal
comma 6 e' destinata alla Regione per implementare gli stanziamenti a
sostegno degli investimenti per le strutture alberghiere.
   8.  Per  le  strutture  alberghiere  di cui al comma 4 di capienza
superiore  a  cinquanta  posti letto, il rilascio del titolo edilizio
per   la   trasformazione   a   destinazione  d'uso  residenziale  e'
subordinato  alla  stipula  di un'apposita convenzione corrispondente
alla  convenzione  tipo  di  cui  all'art. 7 e volta ad assicurare al
comune  la  realizzazione  di  una  quota  percentuale di edilizia da
riservare  a  prima  casa  per i residenti pari al 30 per cento della
superficie   totale  a  destinazione  residenziale,  da  disciplinare
nell'atto convenzionale di cui sopra.
   9.  La  disposizione  di  cui  al  comma  8  non si applica per le
strutture alberghiere di cui al comma 4 aventi capienza non superiore
a  settantacinque posti letto nel caso in cui il titolare si impegni,
tramite  convenzione  con il comune, a realizzare una nuova struttura
alberghiera   di  maggiore  capacita'  ricettiva  e  di  livello  non
inferiore a tre stelle anche in altra area del territorio comunale in
cui  e' ammessa la destinazione turistico-ricettiva. Tale convenzione
deve prevedere:
   a) gli standard urbanistici a carico dell'operatore;
   b) le garanzie, anche finanziarie, di completa realizzazione della
struttura  alberghiera  e  del rispetto dei tempi e degli adempimenti
previsti nella convenzione;
   c) l'individuazione della nuova destinazione d'uso prevista per la
struttura alberghiera esistente.
   10.  La  modifica al vigente strumento urbanistico comunale di cui
ai  commi  2,  4  e  5,  previa  consultazione  con le organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori,  le associazioni di categoria e i sistemi
turistici  locali interessati, e' adottata dal comune con la seguente
procedura:
   a)  pubblicazione  della  modifica  e della relativa deliberazione
consiliare  mediante deposito a libera visione del pubblico presso la
segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, previo avviso da
affiggersi all'albo pretorio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria;
   b) ricevimento fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
   c) pronuncia sulle osservazioni pervenute, senza necessita' di dar
luogo  ad  una  nuova  pubblicazione  nel caso in cui le osservazioni
vengano accolte;
   d)  approvazione  da parte della Regione nel termine perentorio di
centottanta  giorni  dal  ricevimento degli atti da parte del comune,
decorso  il  quale la modifica al vigente piano regolatore generale o
piano urbanistico comunale si intende approvata.
   11.  Decorsi  dieci anni dall'approvazione della disciplina di cui
ai  commi 2, 4 e 5 e comunque all'adozione del PUC, il comune procede
alla  verifica  della  sua  adeguatezza,  confermandone i contenuti o
modificandoli  in conformita' alle disposizioni della presente legge.
Eventuali  modifiche  alla  disciplina sopra richiamata sono soggette
alla procedura di cui al comma 10.
   12.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni
che  hanno  gia'  adottato  il  progetto preliminare di PUC ma non lo
hanno   ancora   trasmesso   alla   Regione  ed  alla  provincia  per
l'espressione  dei  pareri  di competenza, sono tenuti ad inserire la
disciplina  di  cui  ai  commi  2, 4 e 5 prima della trasmissione del
progetto preliminare ai suddetti enti.
   13.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni
che hanno gia' adottato e gia' trasmesso agli enti di cui al comma 12
il  progetto preliminare di PUC sono tenuti ad inserire la disciplina
di  cui ai commi 2, 4 e 5 in sede di adozione del progetto definitivo
di PUC.
   14.  La Regione, nel caso di cui al comma 12, valuta la disciplina
inserita  ai  sensi  dei commi 2, 4 e 5 con pronunciamento vincolante
nell'ambito  del  parere  di  cui all'art. 39 della legge regionale 4
settembre  1997,  n.  36,  (legge urbanistica regionale) e successive
modificazioni;  nel  caso di cui al comma 13, valuta detta disciplina
con pronunciamento vincolante, sotto forma di nulla osta, da rendersi
anteriormente  all'attivazione  del  controllo di legittimita' di cui
all'art.   40   della   legge   regionale  n.  36/1997  e  successive
modificazioni.