Art. 3. Modifica dell'art. 27, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni 1. La lettera b), del comma 2, dell'art. 27 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente: «b) e' individuata la capacita' turistico-ricettiva complessiva del comune secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale recante misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali; ».