Art. 3.
Modifica  dell'art.  27, comma 2, lettera b) della legge regionale n.
                 36/1997 e successive modificazioni

   1.  La lettera b), del comma 2, dell'art. 27 della legge regionale
n. 36/1997 e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente:
   «b)  e'  individuata  la capacita' turistico-ricettiva complessiva
del  comune  secondo  le  disposizioni  di cui all'art. 4 della legge
regionale  recante  misure  per  la  salvaguardia e la valorizzazione
degli  alberghi  e  disposizioni  relative  alla  disciplina  e  alla
programmazione   dell'offerta   turistico-ricettiva  negli  strumenti
urbanistici comunali; ».