Art. 4. Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali 1. I comuni nell'adozione dei progetti preliminari di PUC successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 11, sono tenuti a: a) esplicitare gli obiettivi di mantenimento o di potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva complessiva che intendono perseguire; b) individuare, sulla base di una preventiva analisi della dotazione esistente delle varie tipologie di strutture previste dalla normativa vigente in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, la capacita' turistico-ricettiva futura, con specificazione delle quote percentuali dell'offerta riferita alle tipologie di strutture denominate ricettive-alberghiere e all'aria aperta e della corrispondente localizzazione nel territorio, fermo restando che la quota percentuale relativa alle strutture ricettive di tipologia albergo deve essere superiore a quella relativa alle residenze turistico-alberghiere; c) dettare la relativa disciplina urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale, riferita agli ambiti di conservazione o riqualificazione ed ai distretti di trasformazione con riferimento agli interventi sia di nuova realizzazione, sia di miglioramento e ampliamento delle strutture gia' esistenti necessari per consentire la riqualificazione e la competitivita', prevedendo anche i margini di flessibilita' di tale disciplina in funzione delle varie tipologie di strutture insediabili e del loro prefigurabile impatto sul territorio. 2. Sulla base della preventiva ricognizione di cui al comma 1, i comuni possono proporre l'eliminazione del vincolo di destinazione d'uso degli alberghi, nei limiti e secondo le condizioni e le modalita' previsti nell'art. 2, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 e' valutata dalla Regione con pronunciamento vincolante da rendersi nell'ambito del parere di cui all'art. 39 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni nell'ambito del quale puo' essere ammessa l'eliminazione del vincolo di destinazione di cui al comma 2. 4. A seguito dell'approvazione del piano urbanistico comunale contenente la disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3, deriva l'assoggettamento ai vincolo di destinazione d'uso delle strutture ricettive-alberghiere e all'aria aperta esistenti od in corso di realizzazione di cui alla normativa vigente in materia, con esclusione di quelle per le quali venga ammessa l'eliminazione del vincolo. 5. Le strutture ricettive denominate affittacamere, bed breakfast, case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa vigente in materia sono equiparate, ai fini del dimensionamento del peso insediativo, agli immobili di civile abitazione.