Art. 4.
Disciplina  e  programmazione  dell'offerta turistico-ricettiva negli
                   strumenti urbanistici comunali

   1.   I  comuni  nell'adozione  dei  progetti  preliminari  di  PUC
successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 11, sono tenuti a:
   a)  esplicitare  gli  obiettivi di mantenimento o di potenziamento
dell'offerta    turistico-ricettiva    complessiva    che   intendono
perseguire;
   b)  individuare,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi  della
dotazione esistente delle varie tipologie di strutture previste dalla
normativa  vigente  in  materia  di  strutture  turistico-ricettive e
balneari, la capacita' turistico-ricettiva futura, con specificazione
delle  quote  percentuali  dell'offerta  riferita  alle  tipologie di
strutture  denominate ricettive-alberghiere e all'aria aperta e della
corrispondente  localizzazione  nel territorio, fermo restando che la
quota  percentuale  relativa  alle  strutture  ricettive di tipologia
albergo  deve  essere  superiore  a  quella  relativa  alle residenze
turistico-alberghiere;
   c)   dettare   la   relativa   disciplina  urbanistico-edilizia  e
paesistico-ambientale,   riferita  agli  ambiti  di  conservazione  o
riqualificazione  ed  ai  distretti di trasformazione con riferimento
agli  interventi  sia  di nuova realizzazione, sia di miglioramento e
ampliamento  delle  strutture gia' esistenti necessari per consentire
la  riqualificazione  e la competitivita', prevedendo anche i margini
di flessibilita' di tale disciplina in funzione delle varie tipologie
di  strutture  insediabili  e  del  loro  prefigurabile  impatto  sul
territorio.
   2.  Sulla  base della preventiva ricognizione di cui al comma 1, i
comuni  possono  proporre  l'eliminazione del vincolo di destinazione
d'uso  degli  alberghi,  nei  limiti  e  secondo  le  condizioni e le
modalita' previsti nell'art. 2, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
   3.  La  disciplina di cui ai commi 1 e 2 e' valutata dalla Regione
con  pronunciamento  vincolante da rendersi nell'ambito del parere di
cui  all'art.  39  della  legge  regionale  n.  36/1997  e successive
modificazioni    nell'ambito    del   quale   puo'   essere   ammessa
l'eliminazione del vincolo di destinazione di cui al comma 2.
   4.  A  seguito  dell'approvazione  del  piano urbanistico comunale
contenente   la  disciplina  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  deriva
l'assoggettamento  ai  vincolo  di destinazione d'uso delle strutture
ricettive-alberghiere  e  all'aria  aperta  esistenti  od in corso di
realizzazione   di   cui  alla  normativa  vigente  in  materia,  con
esclusione  di  quelle  per le quali venga ammessa l'eliminazione del
vincolo.
   5. Le strutture ricettive denominate affittacamere, bed breakfast,
case  e  appartamenti  per  vacanze e appartamenti ammobiliati ad uso
turistico  di  cui alla normativa vigente in materia sono equiparate,
ai  fini  del  dimensionamento del peso insediativo, agli immobili di
civile abitazione.