Art. 5.
Modifica  dell'art.  44,  comma  7 della legge regionale n. 36/1997 e
                      successive modificazioni

   1.  Nel  comma  7  dell'art. 44 della legge regionale n. 36/1997 e
successive modificazioni e' aggiunto il seguente periodo:
   «Le  varianti  al  PUC  che  comportino  la  riduzione delle quote
percentuali  dell'offerta turistico-ricettiva relativa alle strutture
denominate  ricettive-alberghiere  ed  all'aria  aperta dalla vigente
normativa  in  materia,  con  esclusione  di  quelle  finalizzate  ad
interventi   di   adeguamento   igienico-sanitario  o  funzionale  al
miglioramento    dei   requisiti   qualitativi   di   una   struttura
costituiscono variante alla descrizione fondativa.».