Art. 5. Modifica dell'art. 44, comma 7 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni 1. Nel comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente periodo: «Le varianti al PUC che comportino la riduzione delle quote percentuali dell'offerta turistico-ricettiva relativa alle strutture denominate ricettive-alberghiere ed all'aria aperta dalla vigente normativa in materia, con esclusione di quelle finalizzate ad interventi di adeguamento igienico-sanitario o funzionale al miglioramento dei requisiti qualitativi di una struttura costituiscono variante alla descrizione fondativa.».