Art. 6.
             Alberghi fruitori di agevolazioni regionali

   1.  Nei  confronti  delle  strutture  ricettive di cui all'art. 2,
comma 4, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3
e  4  della  legge  regionale  17 marzo 2000, n. 19 (incentivi per la
qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).
   2.  In  caso di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 2, comma
4,   resta   fermo   l'obbligo  di  restituzione  delle  agevolazioni
percepite,  proporzionalmente  ridotte per il periodo di mantenimento
del vincolo, maggiorate degli interessi legali.