Art. 6. Alberghi fruitori di agevolazioni regionali 1. Nei confronti delle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica). 2. In caso di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 2, comma 4, resta fermo l'obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.