Art. 8. Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano nei confronti degli alberghi esistenti oggetto di specifiche previsioni di trasformazione nell'ambito di procedimenti concertativi e sulla cui ammissibilita' siano gia' stati espressi formali assensi da parte delle competenti Amministrazioni prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nei confronti delle strutture classificate albergo, la cui attivita' sia cessata da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere nel nuovo PUC o nell'ambito della modifica al vigente strumento urbanistico di cui all'art. 2, comma 2 e in alternativa al regime previsto al comma 8 del medesimo articolo, la parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive, entro la percentuale massima del trenta per cento della superficie complessiva, subordinatamente all'impegno del proprietario ad eseguire contestualmente alla suddetta trasformazione parziale la complessiva riqualificazione della struttura alberghiera, da assentire mediante titolo edilizio convenzionato recante l'obbligo di mantenimento della destinazione alberghiera per almeno vent'anni. 3. In sede di prima applicazione i posti letto di cui all'art. 2, commi 8 e 9 sono quelli risultanti dalla classificazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.