Art. 8.
                          Norma transitoria

   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2  non  si  applicano nei
confronti  degli  alberghi esistenti oggetto di specifiche previsioni
di  trasformazione  nell'ambito  di procedimenti concertativi e sulla
cui ammissibilita' siano gia' stati espressi formali assensi da parte
delle  competenti  Amministrazioni  prima  della  data  di entrata in
vigore della presente legge.
   2.  Nei  confronti  delle  strutture  classificate albergo, la cui
attivita'  sia cessata da almeno quattro anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni possono prevedere nel nuovo PUC
o  nell'ambito della modifica al vigente strumento urbanistico di cui
all'art.  2,  comma  2 e in alternativa al regime previsto al comma 8
del  medesimo articolo, la parziale trasformazione della destinazione
d'uso  in  funzioni  non  turistico-ricettive,  entro  la percentuale
massima   del   trenta   per   cento  della  superficie  complessiva,
subordinatamente    all'impegno    del   proprietario   ad   eseguire
contestualmente  alla suddetta trasformazione parziale la complessiva
riqualificazione  della  struttura alberghiera, da assentire mediante
titolo edilizio convenzionato recante l'obbligo di mantenimento della
destinazione alberghiera per almeno vent'anni.
   3.  In sede di prima applicazione i posti letto di cui all'art. 2,
commi 8 e 9 sono quelli risultanti dalla classificazione vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge.