Art. 11.
                              Incentivi

   1.  Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, sono
concessi contributi a favore di Comuni e Consorzi di piccole imprese,
prevalentemente  commerciali,  attivi nelle aree individuate ai sensi
del  medesimo  articolo,  diretti  al  sostegno  di  progetti da essi
programmati ed attuati in modo congiunto.
   2.  Le  iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro,
devono  essere  oggetto  di  un'apposita convenzione sottoscritta dal
Consorzio  e  dal  Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la
parte   di  sua  competenza.  Qualora  l'investimento  sia  sostenuto
mediante  l'apporto  di  risorse  finanziarie  da  parte di ulteriori
soggetti  pubblici o privati, la convenzione e' sottoscritta anche da
questi.
   3.   Il  singolo  operatore  consorziato  acquisisce  titolo  alla
priorita'  nella  concessione  o all'aumento percentuale dei benefici
previsti  dall'art.  4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti
individuali  destinati  alla  qualificazione, alla specializzazione e
alla trasformazione dell'attivita' commerciale.
   4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle
imprese  commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale
e  l'ANCI  Liguria,  stabilisce i criteri, le modalita', i limiti e i
termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.