Art. 11. Incentivi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, sono concessi contributi a favore di Comuni e Consorzi di piccole imprese, prevalentemente commerciali, attivi nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo, diretti al sostegno di progetti da essi programmati ed attuati in modo congiunto. 2. Le iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro, devono essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione e' sottoscritta anche da questi. 3. Il singolo operatore consorziato acquisisce titolo alla priorita' nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione dell'attivita' commerciale. 4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalita', i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.