Art. 12. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai mercati, cosi' come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/2007, e si estendono alle zone adiacenti, qualora siano previste iniziative dirette ad armonizzare il mercato con il contesto urbano circostante.