Art. 12.
                       Ambito di applicazione

   1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  si applicano ai
mercati, cosi' come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera c), della
legge  regionale  n.  1/2007,  e  si  estendono  alle zone adiacenti,
qualora  siano  previste iniziative dirette ad armonizzare il mercato
con il contesto urbano circostante.