Art. 13.
                       Modalita' d'intervento

   1.  Il  Comune ed il Consorzio costituito dagli operatori titolari
di posteggio nel mercato di cui il Comune stesso ha la disponibilita'
predispongono un progetto d'intervento diretto a:
   a)  realizzare,  laddove  carenti,  impianti,  servizi a fruizione
collettiva ed altre infrastrutture, anche esterne al mercato, purche'
collegate funzionalmente a questo;
   b) valorizzare e qualificare l'offerta commerciale.
   2.  Il  progetto  d'intervento  deve essere oggetto di un'apposita
convenzione  sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno
si   impegna  a  realizzare  la  parte  di  sua  competenza.  Qualora
l'investimento   sia   sostenuto   mediante   l'apporto   di  risorse
finanziarie  da  parte  di  ulteriori soggetti pubblici o privati, la
convenzione e' sottoscritta anche da questi.
   3.  I  contributi  sono  concessi al Comune e al Consorzio, per la
parte  di rispettiva competenza. Il contributo spettante al Consorzio
e' maggiorato qualora esso abbia assunto la gestione del mercato.
   4.  La gestione consortile del mercato, se associata ad interventi
di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 1, conferisce al singolo
operatore  consorziato  titolo  alla  priorita'  nella  concessione o
all'aumento  percentuale  dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3,
diretti  a  sostenere  gli  investimenti  individuali  destinati alla
qualificazione,    alla    specializzazione,    alla   trasformazione
dell'attivita' commerciale.
   5.  La  Giunta  regionale,  sentite  le  Associazioni di categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello regionale e l'ANCI Liguria,
stabilisce  i  criteri,  le  modalita',  i  limiti e i termini per la
concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.