Art. 13. Modalita' d'intervento 1. Il Comune ed il Consorzio costituito dagli operatori titolari di posteggio nel mercato di cui il Comune stesso ha la disponibilita' predispongono un progetto d'intervento diretto a: a) realizzare, laddove carenti, impianti, servizi a fruizione collettiva ed altre infrastrutture, anche esterne al mercato, purche' collegate funzionalmente a questo; b) valorizzare e qualificare l'offerta commerciale. 2. Il progetto d'intervento deve essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione e' sottoscritta anche da questi. 3. I contributi sono concessi al Comune e al Consorzio, per la parte di rispettiva competenza. Il contributo spettante al Consorzio e' maggiorato qualora esso abbia assunto la gestione del mercato. 4. La gestione consortile del mercato, se associata ad interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce al singolo operatore consorziato titolo alla priorita' nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione dell'attivita' commerciale. 5. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalita', i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.