Art. 17. Qualifica di Bottega Storica 1. Il Comune predispone l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul suo territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e' disposta dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'iscrizione nell'elenco comunale e' costitutiva della qualifica di «Bottega Storica». 2. L'elenco di cui al comma 1 e' affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato e viene pubblicato, su iniziativa del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 3. La Regione definisce il contenuto necessario del modello di targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi commerciali contenuti nell'elenco di cui al comma 1. La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l'attivita' di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 4. L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune e' competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45, (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).