Art. 17.
                    Qualifica di Bottega Storica

   1. Il Comune predispone l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti
sul  suo  territorio.  L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e'
disposta  dal  Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.
L'iscrizione  nell'elenco  comunale e' costitutiva della qualifica di
«Bottega Storica».
   2.  L'elenco  di  cui  al comma 1 e' affisso all'Albo Pretorio del
Comune  che  lo  ha  approvato  e viene pubblicato, su iniziativa del
Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
   3.  La  Regione  definisce  il contenuto necessario del modello di
targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi
commerciali  contenuti  nell'elenco  di cui al comma 1. La targa deve
essere  esposta  nei  locali  dove ha luogo l'attivita' di vendita al
dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
   4.  L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte
di un esercizio commerciale e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria  da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune e' competente
per  l'applicazione  della  sanzione  e  ne  introita  i proventi. Si
applicano  le  disposizioni della legge regionale n. 2 dicembre 1982,
n.  45,  (Norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati,
delegati o subdelegati).